am.no 1280. 55 qualunque radunanza del Consiglio maggiore, qualora non vi si trovasse presente uno almeno de' cattaveri, come avogadori de intus, vegliatiti alla custodia ilei pubblico fisco. Poscia coll’ andare degli anni, furono soltoposte ad essa magistratura quattro differenti classi di materie, sulle «piali doveva rigorosamente invigilare. E primieramente le fu raccomandata la presidenza sui Pedotti ossia piloti ; su quelli, cioè, clic dal governo erano destinati, nelle imboccature dei varii porli, che introducono alle lagune, perchè vegliassero alla sicurezza dei legni mercantili, i quali perciò erano strettamente obbligali a valersi dei medesimi per evitare nell’ entrarvi ogni pericolo di naufragio. La seconda classe delle materie appartenenti al magistrato de’ Cattaveri, fu la sorveglianza sui contratti degli ebrei dimoranti in Venezia, per impedirne le usure : la quale attribuzione non fu ad fesso imposta se non che nell’ anno 1516, sino al qual tempo apparteneva al magistrato del Piovego, come poco appresso dirò. In terzo luogo, venne addossalo al Cattavèr, nel 15^8, il diritto d’ investigazione sulle eredità giacenti, ossia rimaste senza eredi, le quali per ciò appartenevano al fisco: di queste s’ era moltiplicato il numero, appunto nel dello anno, a cagione della peste, che aveva desolalo la capitale. In quarto luogo, ebbe nel 1 88 l’ispezione sul ricupero delle robe trovale in mare o in terra ; nella qual classe comprendevansi altresì i tesori casualmente scoperti, di cui, secondo il comune diritto delle nazioni, è padrone il pubblico erario : su ciò per altro furono fatti nel 1622 non pochi regolamenti. Di tutto si trova conservata la memoria nel capitolare medesimo di essa magistratura. Più antico di assai fu il magistrato del Piovego, ossia del pubblico, il quale, nell’ anno 1282, prese una nuova forma e meglio I regolala, e cominciò ad avere il suo codice particolare e distinto ; I codice interessantissimo, che porta il titolo di Codex publicorum, I citato e nominato da molti degli storici, e da essi forse non mai ve- i duto od osservato, dice il Tentori (1), perchè rimase per lunghis- 0) Saggio della Mor. ven . cap. Vili, rumi. XX.