1280. i>7 * pei Heretici, fossero condannati al fuoco per sentenza del doge e » consiglieri, ovvero della maggior parte di loro. » Anzi, perchè 1» morte di qualche vescovo non avesse ad interrompere un processo t$ià incominciato, fu aggiunta nel 1275 un’altra legge, per cui èrano autorizzati a continuarlo i vicari capitolari delle sedi vacanti. I>al che si vede, che I’ inquisizione doveva esser fatta da giudici secolari ; la giudicatura, se I’ inquisito cioè fosse colpevole di eresia onon lo fosse, spettava a’ vescovi, la sentenza, o condanna del reo, veniva pronunziata dal doge di concerto co’ suoi consiglieri, od almeno colla maggior parte di loro. Tal era nella sua primissima origine il tribunale della sacra inquisizione in Venezia, nè da questa forma di giudicatura vollero mai allontanarsi i veneziani, per quanto insistessero i papi a stimolarli ed esortarli a ricevere 1’ officio de’frali inquisitori, i quali per lo più erano dell’ordine dei domenicani. Il sistema adottato dalla repubblica era il più retto c il più consentaneo all’ indole c al decoro di ambe le potestà ; perche la civile, senza togliere all’ecclesiastica il naturai suo diritto di giudicare sulle cose spirituali, conservava a sé il suo proprio di ritto d'infliggere pene temporali sui colpevoli ; nè d’altronde pri-'^va il ceto episcopale della giurisdizione, che per divina istituzione ad esso, e non a’frati, appartiene, di pronunziare giudizio sulle materie di fede. La corte di Roma avrebbe invece voluto, che i giudici ecclesiastici avessero, oltreché la propria, anche la temporale facoltà ; e si, che senza l’intervento delle civili magistratu-avessero potuto castigare trasgressioni spirituali, non già con ine similmente spirituali, ma con pene temporali, siccome appunto erano la confìscazione de’ beni, la prigionia, le torture e pesino la morte. Ned era già ostinazione o contrarietà alle pontificie opinioni *|#esta fermezza della repubblica di non voler lasciare la giudica- lo) l'rcsso il p, Paolo, Discorso dell' origine, forma, leggi, ed uio deli’uifìcio dell'In-tjuù'nonc:a Venezia. i63»)- pag. 58. ’M, 111. 8 /