anno 1316 357 San Jacopo dall’ Orio, ùi san Marlino, di san Malico di Rialto, de' sanli Canziano e Canzianilla, di santa Maria de’ crociferi, divenuta poscia de’ gesuiti, di san Clemente, e sopra la chiesa battesimale di san Archidano in Costantinopoli ; eppure sappiamo, che i vicini avevano diritto di elezione sul clero e sul pievano di san Matteo di Rialto ; sappiamo, che nel 1182 il patriarca di gradese aveva confermata 1’ elezione di Domenico Minotto, eletto a pievano di san Silvestro ; sicché se il patriarca la confermava, chi 1’ aveva fatta se non il popolo della pieve, ossia, i parocchiani, i vicini, o almeno almeno il clero della chiesa medesima ? D’ altronde sappiamo per due decreti del senato ; del 1538 per la chiesa di san Paterniano, e del 1358 per la chiesa di sant’Apollinare ; che i pievani dell’una e dell’altra erano stali eletti dai parrocchiani rispettivi, e se ne chiedeva al papa la conferma. Della (piale pontificia conferma sono queste le due prime notizie, alle quali ne vengono dietro molte altre, registrate da Flaminio Cornaro sino all’anno 1531, e consistono precisamente nel relativo decreto del senato, il quale permeile, che se ne chieda alla corte romana la conferma. Su ciò non é questo il luogo, che io mi fermi a dire d’avvantaggio : ne dirò in ogni sua parte nella imminente mia Storia della Chiesa di Venezia. Bensì dirò adesso, che per la suindicata varietà ed incertezza di documenti ci é forza conchiudere coll’erudito Gallicciolli sullodato, che soltanto dal tempo e dal colloquio del vescovo Giustiniani col papa Eugenio IV s’abbia a derivare con sicurezza « l’origine delle » elezioni fatte almeno non mollo diversamente dalle odierne » (ann. 1793) per mano dei convicini. » Spiegherò anche il vero significato del vocabolo vicini o convicini, esprimente i parrocchiani elettori dei pievani : ned è mia la spiegazione, ma dello Stahito Veneto, il quale (1) dice, doversi intendere per vicini « tutti quelli, che hanno possedimenti o stabili (i) Lib. VI, cap. III. u lnteliigantur orane* vicini, qui possessione* habenl in •* parodila, ubicuinque babitareni. n