tiS LIBRO IX. C\PO TIII. tura contro gli eretici nelle mani soltanto di ecclesiastici, che eoa facoltà delegata, e in onta della giurisdizione ordinaria dei vescovi, fossero venuti a piantar tribunale e pronunziare sentenze ed infligger pene contro i sudditi di uno stato, che aveva saputo sempre conservare intatti i proprii diritti di assoluta indipendenza da qual si fosse straniera sovranità. Era piuttosto perchè sapeva di quali e quanti disordini e tumulti e crudeltà fosse stata feconda in altre città dell’Italia l’imprudenza dei frali inquisitori, e come spesso colle loro prediche avessero eccitato il popolo a turbare la pubblica quiete,e, sotto pretesto di religiose crociate, avessero aperto il varco allo sfogo delle vendette di chiunque prendeva a perseguitare il il suo avversario, coprendolo col nome di eretico. E nel giro appunto di pochi anni due sedizioni considerevoli erano state fomentate dall’ inquisizione, in Milano nel 1242, e in Parma nel 1279. La gelosia pertanto di conservare intatti i proprii diritti di assoluta sovranità e la notizia dei mali, che da quel tribunale derivavano in altri luoghi, cooperarono efficacemente a tenerla ferma nel sistema da lei adottato nella primitiva sua istituzione di questa magistratura nell’ anno 1249. Undici papi successivamente avevano insistito su questo punto, a fine di smuoverla dalla sua fermezza ; Innocenzo IV, Alessandro IV, Urbano IV, Clemente IV, Gregorio X, Innocenzo V, Adriano V, Giovanni XXI, Nicolò 111, Martino IV ed Onorio IV ; e sempre indarno. Ma quando, nel 1289, fu assunto al sommo pontificato Nicolò IV, condiscesero i veneziani alle ferventissime istanze di questo papa ed accettarono il santo- Uffizio ; non però eolia piena ed assoluta giurisdizione, che godeva negli altri luoghi. Furono radunali insieme tutti i consigli della Repubblica, e fu deliberato nel dì 4 agosto del detto anno, « che il doge solo havesse facoltà » di dar aiuto a gl’ inquisitori per esercitar il loro offizio e che » fosse fatto un deposito de’ denari del comune, con un ammini-» stratore, il qual dovesse far le spese per quell’ offizio, e ricever » anco tutti gl’ emolumenti et utilità che si tirassero da quello. *