208 LIBRO XI, CAPO IV. . ili scomunica dichiararono di vofere compreso anche il podestà di Chioggia, perciocché i chioggiolti erano concorsi all’impresa di concerto coi veneziani. Né contenti di ciò, sottoposero alj’ ecclesiastico interdetto la città di Venezia, da loro nominata città. Castellana, i veneziani e la diocesi; pronunziarono la confiscazione di tutti i beni mobili e immobili, che il doge, il consiglio, i capitani, gli ambasciatori, e persino qualsifosse veneziano immischiato in questo affare, avessero posseduto nella città di Ferrara, nella diocesi ed altrove; e sì eli’ eglino dalle chiese e da chiSchessia debbano essere trattati come pubblici e conosciuti ribelli dèlia Chiesa Romana. E procedendo più oltre colla loro feroce vendetta, sciolsero da qualunque patto, convenzione, tregua, alleanza, che avessero per avventura contratto col doge e colla signoria di Venezia, le comuni, il pubblico, lo università e persino le privale persone di qualsivoglia altra città; dichiarando irriti e nulli colesti palli o contratti, c perciò di nessun vigore, quand’anche da giuramento confermali. Stabilivano un termine perentorio di dieci giorni perché siffatte pene avessero ad avere il loro effetto, ove nel limite del detto termine non avessero i veneziani sgomberato dal castello di Tedaldo e dagli altri luoghi, che i legali dicevano proprietà della Chiesa. Né qui si fehuarono cflloro coll’ aggravare le punizioni sulla repubblica e sul popolo di Venezia. Quasi per un diritto di rappresaglia, vietarono a tutte le città, ai comuni, alle terre di qualunque nazione, sì di portare a Venezia, a Chioggia ed ai paesi di appartenenza di esse, viveri o merci, come di venderne ai negozianti veneziani o chioggiotti che si fossero recati a loro per comperarne; sotto pena di scomunica a tutti i rettori, i podestà, i consiglieri dei paesi o delle terre, che trasgredissero un tale divieto, e d'interdetto ecclesiastico ai luoghi stessi o paesi de'trasgressori, e di altre pene altresì da stabilirsi e da decretarsi a tenore delle circostanze. Finalmente, per siffatta sentenza dichiararono rivocati e perduti tutu i privilegii, che per F addietro erano stati concessi dalla santa sede al doge e alla repubblica di Venezia.