398 MURO XII, CAPO XV. anzi da ciò dipendeva la legalità della tornata; almeno uno degli avogadori del connine, il quale aveva il diritto e 1’ obbligo di accusare chiunque dei dieci avesse operato contro le leggi, poteva proporre progetti e persino sospendere le deliberazioni dell’ adunanza. La quale presenza ddl’avogadore offeriva una solenne e validissima guarentigia della rettitudine delle operazioni del Consiglio stesso ; perchè se avveniva, che una violenza, un atto ingiusto contro le leggi, contro i nobili, contro i sudditi fosse operato da taluno di loro, improvvisamente cadeva dall’ altezza, a cui era stato innalzato. E ciò sia detto a smentire 1’ inesatta notizia, che ce ne diede la falsa storia venuta in luce a Torino, nella quale è scritto (1): « Caduto /’ anno, i decemviri .... se mentr’ erano in carica avevano » abusato del potere, oltre al subire la pena, sempre gravissima, » dell’ universale esecrazione, spettava agli Avogadori di accusarli » e di citarli a comparire dinanzi a quel tribunale medesimo al » quale, or dianzi, eglino stessi avevano appartenuto. • Ciò non avveniva caduto C anno, ma lostochè il colpevole ne avesse dato motivo colla sua trasgressione. E certo sarebbe stalo ridicolezza il lasciare in carica chi ne abusava, per fargliene poi render conto solamente allorché, caduto l’ anno, fosse anche caduto naturalmente di carica. E qual poi n’ era la pena ? Finché traltavasi di abuso di autorità, era condannato il colpevole a perdere il suo uffizio c ad assumer quello di semplice rettore di un qualche infimo paese dello stato. L’ assumerlo, gli provocava il disprezzo e le risa di tutti ; il ricusarlo, lo condannava ad un’ammenda pecuniaria a misura di legge, e ad essere escluso per due anni da qualunque consesso. Ciò toglievagli quinc’ innanzi il coraggio di comparire mai più nel gran Consiglio : ciò in somma equivaleva ad una morte civile. E di ciò si trovano nei registri di questa magistratura esem-pii innumerevoli ; dall’ esame dei quali é messa in luce la lealtà, la delicatezza, 1’ equità, con che operavano nelle matèrie di loro (i) Cap. 11, pag. 4o.