Afino 1280. 65 die lo rendevano oggetto di abbominio e di terrore. Quindi è, che per quanti sforzi, ora in un tempo ed ora in un altro, facessero gli inquisitori, per attirare alla loro giurisdizione delitti, che non avevano affinità veruna coll’ eresia ; unica e sola materia ad essi soggetta ; sempre, con nuove leggi e con solenni decisioni, intimate ai tre rappresentanti secolari, che vi dovevano assistere, il senato ne frenava 1’ audacia e ne rendeva inutili le pretese. E così, serbando intatta la dottrina cattolica, serbava illesi i diritti dello stato, senza che vi potessero mai sorgere collisioni e contrasti tra la civile e 1’ ecclesiastica potestà. Dall’ esame delle leggi, emanate su tale proposito, è facile il conoscere, quanto largamente avrebbe voluto l’inquisizione dilatare le sue attribuzioni, se non avesse trovato nel governo una sì ferma e solida resistenza. Al che hanno relazione, tra i mòllissimi, gli ordini inlimati dal senato agli assistenti secolari, di non permettere, • che dall’ uffizio dell’ Inquisizione sia fatta legge o comandamento • qualsivoglia ad alcuno di arte o professione, come sono i doga- • nieri, gli albergatori, osti, macellari ecc., circa i modi d’alloggiare, » vendere od esercitare l’arte e professione loro. Ma se il vescovo • o 1’ inquisitore riputeranno alcuna cosa necessaria o conveniente ■ per 1' oneslo e regolato vivere, abbiano ricorso al magistrato ■ secolare. Nè parimente possa l’inquisitore far giurare nelle sue • mani alcuno de’ sopraddetti artefici, né castigarli per mancamenti • o falli commessi nell’ esercizio dell’ arte o professione loro : ma, • intendendo che in ciò abbia commesso alcun fallo, abbia ricorso » al magistrato, che dovrà castigare ogni errore e scandalo (1). » • Ed era inoltre interdetto all’ inquisizione l’intimare precetti o » monitorii ad una qualunque comunità, per qual si fosse motivo, • siccome nemmeno ad alcun giurisdicente in ciò che spelta all’am- • minorazione della giustizia ; ma, occorrendo, doveva mettersi in • relazione col solo rappresentante pubblico (2). • Le quali ordi- (i) d«1 5 settembre 1609. (a) Legg. d«'3 settembre i5g8.