VKNO 1310. 313 altro poco ili tempo; nè la proroga oltrepassi) per allora il limite di due mesi. E così di due in due mesi fu prorogato sino alla fine del gennai o 1310, more veneto ; ossia del gennaro 1311. Nel qual tempo se ne decretò la durazione sino al san Michele dì queH’anno, e poscia per cinque anni, coll’obbligo per altro di variarne annualmente i savi, che lo componevano. Né dopo il quinquennio si fece altra legge per prolungarne 1' esistenza : si continuò ad eleggerne animalmente i dieci nobili, sino all’ anno 1325 : ed in quest’ anno, convinti della utilità di questa magistratura, i membri del Consiglio maggiore decretarono, che di anno in anno si continuasse per un altro decennio ad eleggere i dieci, che lo dovessero formare : e finalmente, compiuto il decennio stabilito, ne fu decretata perpetua la durazione. I falli, che di mano in mano dovrò narrare, ci mostreranno la ragionevolezza di quest’ ultima determinazione, figlia del senno e della politica del supremo corpo imperante, anziché effetto della violenza e del dispotismo sognati dall’ Amelot, dal Laugier, dal Darò e da lutti gli altri, che, balbettando i racconti della nostra storia, li deturparono colle stolte loro menzogne. Qui frattanto non mi asterrò dal notare col dotto Tentori (1), essere stata sempre saggia costumanza degli antichi veneziani, nell’isti-tuire qualche nuova magistratura, il farne delicato sperimento prima di stabilirla perpetua : la quale sapientissima condotta si rendeva anche più necessaria in questo caso, in cui si delegava ad un consiglio di dieci nobili autorità sovrana sopra tutti i sudditi del principato e particolarmente sui nobili. Perciò appunto era stato stabilito, che più di un individuo per famiglia non avesse ad entrarvi a formarla ; perciò, che vi si scegliessero gli uomini più illuminali e severi ; perciò d’altronde difficilmente avveniva, che poles-sero essere tratti in inganno, non mai che cedessero alla seduzioue corrompitrice. (I) Stor. l eu., lib. il, cap. J, § !1, ut-li* pag. aG8 ilei toni. V. VOI,. III. no