ANNO 1319. 40S » in questo maggior Consiglio intorno all’ autorità sua, impiegarsi • in altro, senza espressa autorizzazione del Maggior Consiglio, che » SOLO può dar la regola e la forma a tutti gli altri magistrati » della Repubblica nostra. • Ed appunto, pei* contenere sempre il Consiglio dei dieci entro i limiti dei poteri comunicatigli, il maggior Consiglio rinnovò più volle e riconfermò le leggi, che lo tenevano in freno ; ne sorvegliò severamente, per mezzo degli Avogadori del comune, la esalta e diligente osservanza, e ogni qual volta fu d’ uopo assoggettare ad esso nuove materie, esercitò la sua sovrana autorità decretandone con nuova legge la delegazione. Perciò si trova nei registri, che nel suindicato anno 1628, il di medesimo 25 settembre gli venivano assoggettate le materie, clic avessero avuto relazione al rispetto dovuto ai conventi di monache; materie, che in seguilo furono affidate ai Provveditori sopra monasteri : e il di 31 dicembre, con tre distinte leggi, affidavagli l’amministrazione dei boschi principali e delle miniere dello stato ; la sorveglianza sulle maschere e sui teatri ; le violenze commesse in barche e navigli, nei canali interni della città e nel circuito delle lagune; e generalmente i più importanti articoli di pubblica costumatezza. Ned a negare la dipendenza, che il Consiglio dei dieci aver doveva dal Consiglio maggiore, bastar mai potrà il rammentare qualche abuso talvolta avvenuto, per cui quello, senza 1’ approvazione o la saputa di questo, 9’ intromise o deliberò in qualche aiTa-re, che non gli apparteneva nè gli era stato mai affidato. Gli abusi non possono mai formare una regola, nè mai si ponno giustificare in faccia alla legge : perciò gli arbitrii del Consiglio dei dieci soggiacevano alla censura della sovranità che gli sovrastava. Un esempio citerò, il quale forse fu motivo, che lo scrittore della favola, da lui intitolata storia, del Consiglio dei dieci, affermasse, avere avuto quel tribunale 1’ autorità d’intraprendere trattali di tregua e di pace, e persino di cedere ai nemici provincie e città (1). (1) Pag. 43.