anso 1286—128ÍF. 85 » sulle ciltà suindicate, delle quali il doge e il comune di Venezia, » contro giustizia, avevagli tolto il dominio; » ed oltre a ciò ne fossero restituite tutte le rendile percepite dai veneziani sino a quel momento, e gli fossero compensali tulli i danni, che n’ erano siali la conseguenza. Esiste similmente, nel medesimo codice, tulio il processo dell’esame e della ricognizione de’documenti dei suddetti compromissarii ; ma quanto all’argomento, che n’ era lo scopo principale, non fu decisa per allora veruna cosa, perciocché i veneziani non volevano cedere tampoco dei loro «.liritti, né il patriarca si ritirava dalle sue domande. Perciò le ostilità continuarono ancora per più di tre anni, finché i litiganti si determinarono a rimettere la decisione delle scambievoli pretensioni nelle mani del papa. Intanto l’armata veneziana costrinse Trieste ad arrendersi, dopo lungo e sanguinoso assedio; c di qua potè a poco a poco ricondurre all’ obbedienza anche le altre piazze dell Istria, che tanto s’erano mostrale fedeli al patriarca guerriero. Non oslante, egli perseverava nelle sue domande ; e sebbene colle armi fosse stata decisa la questione, nondimeno insisteva perché una legale sentenza si pronunziasse sulla sua temporale potestà in quelle terre. Allora pertanto si venne alla determinazione di eleggere a giudice per 1’una parte e per l’altra il pontefice Nicolò IV ; e si 1’ una che 1’ altra parie gl’ inviò la rispettiva procura, nella quale si contenevano le pretensioni scambievoli e i patti della riconciliazione proposta. Ila la dala de’ 13 ottobre 1289. I veneziani volevano, che il patriarca osservasse le promesse falle per 1’ addietro nei varii trattali conclusi tra i predecessori suoi e la repubblica; restiluisse ai veneziani entro uno stabilito termine ogni cosa tolta in guerra o falla togliere in qualsivoglia modo ai sudditi della repubblica; e che, quanto al diritto di possesso c di proprietà sulle terre dell’ Istria, il papa pronunziasse un definitivo giudizio. E il patriarca d' altronde assoggeltavasi all’ arbitrio del papa per ogni e qualunque punto della questione, che tra le due parli agitavasi. Abbiamo nel detto codice Trevisano la copia dei