X 112 x pronUti ali’ Uffìzio dell’ Attuare Civile pel primo giorno di ogni subasta di Effetti pignorati , e potranno liberamente riscontrarsi dagli aspiranti per una più sicura norma nelle successive loro offerte. III. Per agevolare al Pubblico il rilievo, e lettura degli avvisi soliti affiggersi per enunziare i giorni, l’ora, il luogo, e gli Effetti da su-bastarsi verranno d’ora innanzi esposti in apposita Tabella così a S. Marco, che a Rialto coll’iscrizione in fronte VENDITA ALL’ASTA DA FARSI PER CONTO DELLA DIRETTA. XV. Verranno triplicati gli «sperimenti di pubblica Asta per ogni vendita da farsi dei Stabili pignorati in tre distinte giornate, da indicarsi nel respettivo Avviso, ritenuto però, che qualunque esibizione venga fatta nel primo , e secondo esperimento abbia ad essere carnata in modo, che non venendo fatte ulteriori offerte nel terzo , debba essere obbligato e ritenuto l’Offerente , qualunque siasi 1’ offerta , a termini dell’Art. 48. della Legge 22. Marzo 1804*