briche d’armi, e in ogni altra opera ausiliaria, secondo l’attitudine e secondo la perizia di ognuna. XXXXVIII. A tutti i cittadini che durante il servizio militare abbiano contratto una infermità insanabile, e alle loro famiglie in bisogno, è dovuto il largo soccorso dello Stato. Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosa-mente caduti in difesa della terra, soccorre i consanguinei se sieno in distretta, raccomanda i nomi dei morti alla memoria delle generazioni. XXXXIX. In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l’esercito armato ; ma tutta la nazione resta armata, nei modi prescritti dall’apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di mare. Lo stretto servizio è limitato ai periodi d’ i-struzione e ai casi di guerra guerreggiata o di pericolo prossimo. In periodo d’ istruzione e in caso di guerra, il cittadino non perde alcun dei suoi diritti civili e politici ; e non può esercitarli quando sieno conciliabili con la necessità della disciplina attiva.