cinque dalle professioni libere ; cinque dai pubblici impiegati ; cinque dalle Società cooperatrici di produ -zione di lavoro e di consumo. XXXII. I Provvisori durano nell’officio due anni. Non sono eleggibili se non appartengono alla Corporazione rappresentata. XXXIII. Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna due volte all’anno, nei mesi di maggio e di novembre, usando nel dibattito il modo laconico. Ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare : del Codice commerciale e marittimo ; delle Discipline che conducono il lavoro continuato ; dei Trasporti ; delle Opere pubbliche ; dei Trattati di commercio, delle dogane, delle tariffe, e d’altre materie affini ; della Istruzione tecnica e professionale ; delle Industria c delle Banche ; delle Arti e dei Mestieri.