XXXXII. Eletta dal Consiglio Nazionale, la Corte della Ragione si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti. Dei membri effettivi almeno tre, dei supplenti almeno uno saranno scelti fra i dottori di legge. La Corte della Ragione giudica : degli atti e decreti emanati dal Potere legislativo e dal Potere esecutivo, per accertarli conformi alla Costituzione ; di ogni conflitto statuario fra il Potere legislativo c il Potere esecutivo, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra i comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i privati ; dei casi di alto tradimanto contro la Reggenza per opera di cittadini partecipi del Potere legislativo e dell’esecutivo ; degli attentati al diritto delle genti ; delle contestazioni civili fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune ; delle trasgressioni commesse da partecipi dei poteri ; delle questioni riguardanti i diritti di cittadinanza e i privi di patria ; delle questioni di competenza fra i varii magistrati giudiciali. La Corte della Ragione rivede in ultima