Del potere legislativo XXVII. Esercitano il potere legislativo due corpi formati per elezione : il Consiglio degli Ottimi; il Consiglio dei Provvisori. XXVIII. Eleggono il Consiglio degli Ottimi, nei modi del suffragio universale diretto c segreto, tutti i cittadini della Reggenza che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e che sieno investiti dei diritti politici. Ogni cittadino votante della Reggenza può essere assunto al Consiglio degli Ottimi. XXIX. Gli Ottimi durano nell’officio tre anni. Sono eletti in ragione di uno per ogni migliaio di elettori ; ma in ogni caso non può il loro numero essere di sotto al trenta. Tutti gli elettori formano un corpo elettorale u nico. L’elezione si eompie nei modi del suffragio universale e della rappresentanza proporzionale.