— 146 — Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi il potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli. XXV. Quando l’ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchi-nazioni, o da una qualunque altra forma di violenza e d’insidia, quando l’integrità e la dignità di un Comune sieno minacciate o lese da un altro Comune prevaricante, Il Potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore, se richiedano 1’ intervento le autorità comunali concordi, se lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso. XXVI. Ai Comuni segnatamente si appartiene fondare 1’ istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato ; nominare i giudici comunali ; instituiré e mantenere la polizia comunale ; mettere imposte ; contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoria del Governo che. dimandato, non la concede se non nei casi di manifesta necessità.