— 165 — fatta una retribuzione giusta ; che una legge votata dal Consiglio nazionale determina di anno in anno. Della edilità LXIII. E instituito nella Reggenza un collegio di Edili, eletto con un discernimento fra gli uomini di gusto puro, di squisita perizia di educazione novissima. Più che l’edilità romana il collegio rinnovella quegli « ufficiali dell’ornato della città » che nel nostro Quattrocento componevano una via o una piazza con quel medesimo senso musicale che li guidava nell’apparato di una pompa repubblicana o in una rappresentazione carnascialesca. Esso presiede al decoro del vivere cittadino ; cura la sicurezza, la decenza, la sanità degli edifizi pubblici e delle case particolari ; impedisce il deturpamento delle vie con fabbriche sconce o mal collocate ; allestisce le feste civiche di terra e di mare con sobria eleganza, ricordandosi di quei padri nostri a cui, per fare miracoli di gioia, bastava la dolce luce, qualche leggiera ghirlanda, l’arte del movimento e deH’aggruppamento umano ; persuade i lavoratori che l’ornare con qualche segno di arte popolesca la più umile abita-