— 191 — Per ogni questione militare ha facoltà di proporre e di sostener la proposta. XVI. Nell’atto medesimo in cui è costituirà l’autorità del Consiglio militare, i consiglieri giurano di osservare lealmente e strettamente le deliberazioni prese dall’adunanza se non sieno esse invalidate dal Comandante o, in luogo di lui e per incarico di lui, dall’ Ispettore dell’ Esercito. XVII. Quando il Consiglio si aduna, l’autorità del grado militare cessa. Nel parere e nel vóto tutti i consiglieri sono eguali. XVIII. Il Consiglio elegge il suo Presidente, che ha il compito di convocare i consiglieri, di condurre il dibattito, di disciplinare i dissensi. Elegge anche il Segretario, che sta allato del Presidente e non ha diritto di vóto. Il Segretario non può essere scelto fra i Capi di legione, ma sì fra gli ufficiali del Corpo direttivo, non escluso il Soprintendente. XIX. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non sieno confermate dai due terzi più uno dei votanti.