— 155 — istanza le sentenze, e nomina per concorso i Giudici togati. Ai cittadini costituiti in Corte della Ragione è fatto divieto di tenere alcun altro officio, sia nella sede sia in altro comune. Nè possono essi esercitare professione o industria o mstiere per tutta la durata della carica. Del Comandante XXXXIII. Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà d’uno solo, che sappia raccogliere eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale solennemente adunato nel-l’Arengo può nominare a viva voce per voto il Comandante e a lui rimettere la potestà supre ma senza appellazione. Il Consiglio determina il più o men tempo breve dell’ imperio non dimenticando che nella Repubblica romana la dittatura durava sei mesi. XXXXIV. Il Comandante, per la durata dell’ imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi. I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissarii.