— 156 — xxxxv. Spirato il termine dell’ imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera : di riconfermare il Comandante nella carica, oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino, oppure di deporlo, o anche di bandirlo. XXXXVI. Ogni cittadino investito dei diritti polici, sia o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere eletto al supremo officio. Della difesa nazionale XXXXVII. Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini, d’ambedue i sessi, dall’età di diciassette anni all'età di cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare per la difesa della terra. Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fab-