— 163 — che riguardino le materie riservate all’opera dell’uno o dell’altro Consiglio, rispettivamente. Ma l’iniziativa non è valida se almeno il quarto degli elettori, per l’uno o per l’altro Consiglio, non la promuova e non la sostenga. Della riprova popolare LVII. Tutte le leggi sancite dai due corpi del Potere legislativo possono essere sottoposte alla riprova del consenso o del dissenso pubblico quando la riprova sia domandata da un inumerò di elettori eguale per lo meno al quarto dei cittadini in diritto di voto. Del diritto di petizione LVIII. Tutti i cittadini hanno diritto di petizione verso i corpi legislativi che da essi furono per buon diritto eletti. Della incompatibilità. LIX. Nessun cittadino può esercitare più di un potere nè partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo.