a92 cessori, ed i sacerdoti, servi, coloni ed alili uomini a lui soggetti, ed abitanli nelle sue terre patriarcali in Istria,Romagna eLombardia, possano con titolo di immunità passare e dimorare, secondo che lor piacesse, in questi paesi, e che per tale titolo, del quale investe esso patriarca, e che vuole sia inteso dai vescovi, dai monasterii e dai parrochi d’Istria, di Lombardia e di Romagna, e disteso per le loro case episcopio et sinodochia, vel ecclesias baptesimales, nessun pubblico giudice ne’suoi detti domimi ardisca ingerirsi, ascoltando le liti delle suddette privilegiate persone, od esigendo da esse quelle somme dette freda. Le quali i giudici, per ragione e segno di pace, costringevano a pagare coloro che,contrastando,si offendevano, ovvero li facevano distendere e legare sopra una tavola per tenerli in pena, mcmsiones. Carlo comandava fossero esenti le suddette persone da queste pene, ed eziandio non fossero nè da privali, nè da giudici molestale nei contratti di merci coi suoi sudditi dei suddetti paesi, nè potessero essere sciolti i loro contratti per alcun difetto, redhibitiones. E agevole conoscere che Carlo, dando il privilegio a Fortunato per 1’ I-stria, Lombardia e Romagna, suoi paesi, e non per le isole veneziane, non sue, e comandando ai giudici di essi paesi, e non a quelli delle isole, perchè egli non ne teneva, dimostra apertamente che non aveva per fatto, nè imaginava di avere in diritto dominazione alcuna sopra le isole, e sopra le loro appartenenze. Ed a questo documento, un falto s’ aggiunge a far vedere ancora che Carlo nessun diritto allora aveva nè professava avere sulle isole; e questo fatto si è ch’egli, avendo spedito Giovanni a governare l’Istria, e