— 196 — XXX. L’ Ufficio di ragguaglio dipende dal Comandante, sia per il suo lavoro d’indagine sia per il suo lavoro de propaganda fide. Dell’ Ufficio di operazioni XXXI. L’ Ufficio di operazioni è in costante accordo con 1’ Ufficio di ragguaglio che deve secondarne i compiti e agevolarne gli studii nel preparare l’azione offensiva e difensiva. XXXII. L’ Ufficio di operazioni trasmette ai comandi delle Legioni gli ordini di servizio e regola i turni di servizio ordinario e straordinario secondo le norme stabilite dal consiglio militare ; nei casi di subitanea gravità e di urgenza imperiosa, dà ai reparti le prime disposizioni, se non ha tempo nè modo di avvertire il Consiglio ; assegna gli uomini che occorrono a compire il numero prefisso a ogni Legione menomata dai congedi o da altre cause, per ogni gruppo completivo tenendo conto delle attitudini a tale arma e a tal servizio ;