285 come possessori di beni, e godenti d’immunità e pri-vilegii nell’italico regno di Pipino, dei quali vantaggi essi Veneti doveano continuare a godere. Abbiamo dimostrato nel capitolo ottavo, con una lettera di papa Adriano I, scritta a Carlomagno pochi anni prima del trattato, e quando Carlo e questo papa, essendosi fatti patrizii di Roma, continuavano a tenersi questa prima magistratura, che Carlo avea commesso ad Adriano di ordinare che i frenetici, cioè i Veneti, i quali negoziavano in Ravenna e nell’ esarchia e v’ aveano possessioni e presidii, ne fossero discacciati. E questi Veneti e Venetici erano i Veneziani e pel nome e per la qualità di negozianti, e perchè già, tino dall’ anno settecentoventisei, l'esarca Paolo, in retribuzione di essere stato rimesso in seggio, siccome detto è, aveva a-dempiuta la sua promessa di farli godere d’immunità, e di privilegii nell’ esarchia. Dunque anche nel trattato è manifesta la distinzione fra le marittime città della mediterranea Venezia, Venetiae urbes, le quali doveano, siccome pure le città della Dalmazia che pagavano tributo all’imperio orientale, continuare ad appartenergli, e fra la nazione dei Veneziani. I quali, non ostante il suddetto ordine di Carlo, dato ad Adriano forse perchè i Veneziani si alzavano col commercio a troppa ricchezza e potere nello stato di lui, doveano per alcuna sopraggiunta ragione, e forse per fermo volere di Niceforo, a favore di essi antichi alleati del-l’imperio, continuare ad avere e possedimenti e presidii e immunità e privilegii. inituin cura eo focdus, constantinopolitanum habere per-misit (Eginard., Vii. Car.).