>6g 3. S'avesse diritto di correggere i disordini e le in -giustizie nei giudizii, dai quali i litiganti potevano a lui appellare. 4. Convocasse i concilii del clero, e quelli pure, che in un col popolo eleggevano vescovi e parroohi. 5. Fosse autorevole a metterli in sede e dar loro il ¡»ossesso dei benefìzii. 6. Disponesse delle forze dello stato. 7. Mandasse e ricevesse ambasciatori in proprio nome. 8. Facesse guerra e pace accordandosi coll’ assemblea. 9. S’ avesse soltanto autorità di eseguire le leggi. E le parole di Dandolo, cronista e doge, dimostrano la condizione ond’era stata data la potestà al doge (a). E siccome non si ritrae dalle croniche che abbiasi dato potere al doge nelle cose economiche, ne viene che l’assemblea se l'abbia ritenuto; potere, che in quel- lo stato versava sul commercio e sulle arti ad esso appartenenti, e sulle gravezze; di che leggiamo storici documenti (47). Nè sembri che il quinto articolo, paragonato colla grande controversia, poscia sorta nel secolo undecimo, sedendo papa il settimo Gregorio, ed imperatore il quarto Enrico, la quale sconvolse Europa, dimostri essere stati allora i Veneziani ed altri popoli che così avessero statuito, poco osservanti di legge canonica, poiché era legge e consuetudine antica fra cristiani, da (a) Dccrcverunt ducem «ibi pracc*sc,qui «equo mode-ramine populum «ibi lubditum gubernaret. (And. Dand., Chron. ). 8