■ 112 della famiglia. Se la Mensa comperasse bestiame per aiutare il colono, questo resterà proprietà della stessa sino al pagamento e non potrà essere nè venduto nè cambiato, nè oppignorato. Oltre ai lavori di campagna e condotte di concime e delle derrate, ogni colono deve prestarsi gratuitamente per condotte di materiali necessari per i ristauri della casa da lui abitata e per la conservazione dei piazzali e delle strade di campagna o muri di cinta secondo l’ordine che gli sarà impartito. Verso compenso usuale ogni colono dovrà prestarsi per le condotte di graspato, vino e altri generi e per quelle dei bozzoli a seconda degli ordini che gli saranno impartiti dall’agente o amministratore. 39. Il colono provvederà a proprie spese il foraggio che gli mancasse durante l’anno. La sternitura mancante verrà pagata per metà dalla Mensa. Resta proibito il pascolare in campagna durante le fruggi. E obbligo del colono di raccogliere la sternitura di proprietà della Mensa e quella che verrà assegnata dal Comune, nonché la legna, per quelli di Sarche; e la Mensa pagherà la metà della spesa di fattura della sternitura. 40. La Mensa assegnerà nei suoi boschi ogni anno un appezzamento per la legna da fuoco e pali da viti in quanto sarà possibile. Il taglio sarà fatto nel tempo e modo indicato dall’ agente a carico tutto del colono. 41. La Mensa dà il quartiere necessario per l’uso a mezzadria gratuitamente, il colono è obbligato a denunciare i guasti appena si manifesteranno; guasti dipendenti da trascuratezza staranno a carico del colono. 42. Immoralità, insubordinazioni, o il dare ricovero a persone estranee di dubbia fama saranno punite colla dichiarazione di compiuta locazione al p. v. S. Martino senza riguardo al tempo. 43. A garanzia dell’avere delia Mensa, il colono vincola a pegno a norma della legge § 101 C. c. il bestiame e foraggi ed attrezzi rurali di proprietà sua, esistenti nel maso. 44. La Mensa mette a disposizione dei coloni di Sarche gratuitamente tre locali per il caseificio, restando a carico della società la conduttura dell’acqua per la vasca refrigerante e la manutenzione del manufatto e locali del caseificio. 45. La presente locazione preletta viene accettata e firmata colla clausola che ogni trasgressione dei patti sopraccitati scinderà il contratto col prossimo S. Martino. Trento, 25 giugno 1904. p. Fr. Pisoni. Visto si approoa t Celestino Endrici Vescovo.