109 Unlagc S. Contratto di locazione. Don Francesco Pisoni, Amministratore della Mensa P. V. di Trento, concede in locazione a ........,................................................................................................................................................'.......................................................... stabili di 'proprietà della Mensa P. V. di Trento già noti al conduttore per località e confini alle seguenti condizioni: 1. Il contratto dvrà principio a S. Martino 11 novembre 1904 e terminerà a S. Martino 1905. Non dandosi disdetta da nessuna parte entro il mese di maggio, s’intenderà prolungato di anno in anno. 2. L’amministrazione della Mensa si riserva il diritto di cambiare o diminuire il terreno locato a S. Martino di ogni anno, nonché locali o intero quartiere. 3. La coltura degli stabili locati dovrà farsi secondo le norme scritte e vocali dell’amministratore o agente incaricato. 4. È vietato subaffittare parte dei terreni locati, e lavorare campagna propria o di altri. 5. È obbligo del colono di vigilare sui confini della campagna onde non avvengano usurpazioni, custodirne i diritti e impedire passi o pascoli che porterebbero onerose servitù. 6. Il colono non potrà levare nessun albero senza averne ottenuta licenza. Il tronco sarà proprietà della Mensa e si dovrà condurre nel luogo destinato; e resteranno al colono rami e radici. 7. Il bestiame che pascolerà in campagna dovrà essere condotto a mano. Galline eventualmente coltivate dal colono dovranno restar chiuse dalla maturazione dell’uva sino alla nascita del frumento, e di queste sarà limitato dall’agente il numero. — Allevamento di pecore e capre resta proibito. 8. Il colono non potrà assumere lavori con buoi o da braccianti o far parte di imprese o carreggiare senza speciale permesso. 9. Il colono è obbligato allo spurgo delle fogne assegnate e a condurre le materie sul campo per disperderle. Le spese di compera saranno sostenute dalla Mensa. 10. Per lavori fuori di obbligo personali, o con buoi, il colono percepirà la mercede che verrà pattuita di anno in anno corrispondente a quella del paese, e di queste prestazioni sarà accreditato. 11. Tutto il concime, il fieno, i foraggi, paglia, strame cresciuti nei terreni locati dovranno essere consumati a vantaggio dei medesimi. Il concime di stalla sarà da impiegarsi per le viti o alberi da frutto e campi che saranno indicati dall’agente e dall’amministratore. 12. Requisizioni eh bestiame, carriaggi ordinati dall’autorità stanno ad esclusivo carico del colono. 13. Il colono è obbligato ad assicurare i foraggi, imobili e le derrate contro i danni dell’incendio. 14. La chiusa dei conti si farà il 30 aprile, e il colono riceverà copia esatta della sua partita entro maggio. Eventuali rimarchi dovranno essere presentati dopo 1 5 giorni dalla 'consegna. 15. In caso di volontario abbandono, o in seguito a disdetta il colono dovrà lasciare alla Mensa tutto lo stallatico, fieno o foraggio d’ogni specie cresciuto negli stabili locati, come pure la sternitura raccolta. Se il colono avesse portato foraggi, concime, sternitura, questa verrà computata e pagata dalla Mensa. 16. Il colono che abbandona il maso dovrà lasciare piena libertà al nuovo di eseguire i lavori di campagna e raccogliere a suo tempo erbe e foraggi e fieno, e non potrà esportare dalla campagna nè alberi secchi nè pah o altre cose che non gli spettino per diritto di locazione. 17. Qualunque divergenza fra colono e amministrazione che non possa essere concordata sarà decisa da due arbitri, uno scelto dall’amministrazione ed uno dal colono; in caso di discrepanza da un terzo da scegliersi dagli arbitri. « 18. La coltura della campagna sarà diretta dall’agente di campagna e ogni colono è obbligato di attenersi alle norme che ad occasione (come al Nro. 3) saranno date dall’agente.