48 Il mezzadro potrà tenere pure una cavalla. Gli eventuali nati saranno metà del padrone e metà del colono. Il fieno per la cavalla potrà il mezzadro ritirarlo dalla campagna data in mezzadria. Le compravendite saranno fatte dal proprietario d’accordo col mezzadro, il quale non potrà mai impegnarsi in contrattazioni o trattative, le quali saranno sempre ritenute nulle se iniziate dal colono. 34. Non verrà tollerato che il colono mantenga pecore, capre e dindie. 35. Tutte le spese relative al contratto verranno sostenuto per metà. 36. Mancando il mezzadro a qualsiasi delle condizioni stabilite in questo capitolato, reciprocamente accettato, viene espressamente stabilito che il proprietario oltre al diritto di risarcimento per ogni danno derivante dal mezzadro, avrà diritto di far eseguire a tutto carico del colono quelle opere di obbligo che da esso non venissero eseguite, rivalendosi sui prodotti, di ogni spesa incontrata. 37. Un libretto in duplo con annessovi questo capitolato sarà tenuto dal proprietario e dal colono, firmato da questi e quegli; in questo libretto saranno registrate tutte le partite di debito e credito; tale libretto servirà di prova sia per la pattuizione che per le rispettive ragioni e dovuti conti finali, sia durante la locazione, sia a fine di essa. (Unterfdjrift, gtcet Seugett.)