106 9. La vendita del graspato sarà fatta di comune accordo. 10. Il padrone od il suo incaricato potranno visitare ognora il fondo per accertarsi se tutti i lavori vengono eseguiti in regola ; qualora ciò non fosse, il padrone li farà eseguire dal mezzadro e se questo vi si rifiuta, a conto del medesimo da chi più gli aggrada. 11. Nuovi impianti che fossero da eseguirsi sul fondo saranno fatti ad esclusive spese del padrone, il mezzadro però sarà tenuto a prestarvisi per 1’ ordinaria mercede usuale in paese, calcolata secondo la stagione. 12. Mancando il mezzadro ad uno o all’altro dei sopraesposti suoi obblighi, il padrone potrà dichiarare il presente contratto senz’altro cessato e fuori di vigore. Letto, accettato e firmato dalle parti e testimoni pregati. Mezolombardo, li 25 marzo 1907. (Unterfdjriften.)