116 vicine, escludendo però i prezzi massimi e minimi. L’importo della parte di graspato del conduttore gli verrà accreditato in partita, avendo luogo i pagamenti solamente alla chiusa dei conti. L’amministrazione della Nobile Signora Locatrice potrà concedere al colono conduttore una porzione di uva in natura per farne vino ad uso di famiglia nella quantità che essa riterrà opportuno, scegliendo l’uva di qualità inferiore prodotta nei propri fondi anche se coltivati da altro manente, senza che possa essere fatta dal colono eccezione di sorta; gli verrà addebitata in base alle condizioni suesposte. Resta proibito sfrondare le viti in autunno. 25. I Gelsi verranno forniti per gli impianti dall’ amministrazione della Nobile Signora Locatrice, semprechè non esistano vivai nel maso. L’impianto degli stessi spetta al conduttore e così pure la successiva coltura, vangatura e concimazione. 11 conduttore dovrà a suo tempo sfrondarli e poi regolarmente potarli. Resta proibito di sfrondarli in autunno. 26. L’innesto dei gelsi sta a carico padronale. La foglia di gelso è tutta riservata all’amministrazione della Nobile Signora Locatrice, la quale ne consegnerà al colono 30 sacchi per oncia di seme Wchi, e non potrà essere impiegata altrimenti che nella coltivazione della partita affidatagli. Quella che sopravanzasse per qualsiasi titolo anche già pelata, resta a disposizione dell’ amministrazione della Nobile Signora Locatrice che la destinerà ad altri coloni senza indennizzare il conduttore. Qualora il colono abbisognasse di foglia oltre 1’ assegnatagli questa sarà per metà a carico della Nobile Signora Locatrice e metà del colono. 27. Al colono verrà consegnata quella quantità e qualità di seme bachi che 1’amministrazione della Nobile Signora Locatrice riterrà opportuno. L’ allevamento sarà fatto dal colono sotto la direzione e vigilanza dell’amministrazione della Nobile Signora Locatrice, la quale provvederà anche per la relativa incubazione. Resta vietato al colono ed ai membri di sua famiglia di allevare altri bachi da seta oltre a quelli affidatigli dall’ amministrazione della Nobile Signora Locatrice, e ciò tanto nell’ abitazione di esso colono come altrove. 28. In caso di contravvenzione, l’amministrazione della Nobile Signora Locatrice oltre al pieno risarcimento dei danni, avrà diritto di ritirare in ogni tempo e senza compenso i bachi consegnati. 29. I bozzoli che verranno prodotti dall’ allevamento dei bachi non si potranno scoprire nè raccogliere se non dopo che l’amministrazione della Nobile Signora Locatrice li avrà giudicati in istato di rnaturanza. Gli stessi rimangono di esclusiva proprietà della Nobile Signora Locatrice, la quale però ha 1’ obbligo di accreditare il colono della metà del prodotto che verrà calcolato al prezzo di vendita se la partita è mercantile, altrimenti il colono dovrà sopportare la sua parte di diffalco che il compratore dei bozzoli avesse fatto. 30. Vimini. Le cosi dette stroppe occorrenti per le viti del maso dovranno essere prodotte nel maso stesso, per cui il conduttore dovrà sempre coltivare e mantenere il numero di stroppari necessario. Dovendosi comperare stroppe, la spesa spetta per due terzi alla Nobile Signora Locatrice ed un terzo al colono conduttore; in egual modo verrà ripartito il ricavo in caso ne avanzassero e fossero vendute. 1 pangoni occorrevoli per l’impianto di stroppari, spettano alla Nobile Signora Locatrice. 31. Prati. Questi verranno dati dall’amministrazione della Nobile Signora Locatrice al colono conduttore verso la corrisposta annua di Corone 8 per staio e nella quantità proporzionata al numero di bestiame che il conduttore dovrà per obbligo mantenere sul maso. 32. Il colono conduttore dovrà annualmente concimare i prati con concimi artificiali che l’amministrazione della Nobile Signora Locatrice provvederà a sua scelta ed in quella quantità che essa giudicherà necessaria. La spesa per il concime artificiale spetta per intero al colono conduttore. 33. II luogo e la quantità dei prati sarà destinata dall’ amministrazione della Nobile Signora Locatrice che fino d’ora si riserva il diritto di eventuali cambiamenti, senza che il colono possa accampare pretese di sorta. 34. Il conduttore è obbligato all’annuale spurgo dei fossi che circondano i prati. Se non basta il foraggio del maso, spetta al colono conduttore di procurare a sue spese quello che gli occorre in più. 35. Granaglie. L’amministrazione della Nobile Signora Locatrice destinerà il luogo e la quantità di granturco, frumento, orzo, avena ecc., come pure trifogli, erbaspagna da coltivarsi nel maso, e così essa ordinerà il genere di concimazione per queste colture. 11 concime artificiale, per queste occorrente, sarà metà a carico della Nobile Signora Locatrice, metà del conduttore. 36. Per ogni staio di terreno coltivato a patate ed a canape, il colono conduttore corrisponderà all’amministrazione della Nobile Signora Locatrice litri 100 di granturco, e ciò perchè questa rinuncia già a priori alla sua quota di patate e canape.