4fi 10. Tutti i prodotti indistintamente si intendono di dividere a giusta metà fra proprietario e colono colle condizioni speciali, di cui in seguito, pei vari prodotti; sarà però concesso al mezzadro: a) tenere per suo conto pollame, b) tenere, per consumo di famiglia, due maiali ed una scrofa, per l’allevamento, <■) usare pure delle legna provenienti dal fondo per tutto quanto occorra ai bisogni di famiglia, d) tenere per uso di famiglia un orto che sarà determinato dal proprietario. A corrcspettivo di tali concessioni e dell'uso della casa il mezzadro corrisponderà al proprietario assieme agli altri coloni tutti i carreggi necessari per il trasporto delle legna del bosco e del fieno del prato, tenuto ora in economia alla corte padronale a S. Ganziano e le seguenti........: 6 pollastri (galli), 6 pollastre (galline), 2 anitre, 50 uova. 11. 11 mezzadro si obbliga di eseguire tutti quei lavori di nuovo impianto che si rendessero necessari per migliorare la possessione. Il mezzadro, sia in corso che a termine di contratto, non avrà diritto per nessun motivo, per le suddette migliorie, nè per lavori straordinari che fossero stati eseguiti nella mezzadria. 12. Il mezzadro sarà obbligato di concorrere cogli altri coloni ad eseguire tutti i lavori necessari nel vivaio dell’amministrazione. 13. Viene proibito al mezzadro di fare carreggiature od altri lavori fuori * della mezzadria senza espresso permesso del proprietario, sia cogli animali e sia col personale. In caso di mancanza ostinata sarà il proprietario in diritto di licenziarlo in qualunque epoca, anche posteriore a quella utile per la disdetta. 14. Viene imposto al colono l’obbligo di impedire ai pastori di pascolare nei terreni della mezzadria. 15. Nel caso di sovrabbondanza di foraggi e paglie sarà dal proprietario venduto il superfluo ed il provento verrà diviso a metà. 16. Dovrà il mezzadro sorvegliare ed impedire che vengano rovinate le siepi e le piante e venga portata lesione ai confini del fondo. Dovrà dare in ogni caso di ciò pronto avviso al proprietario. 17. Sarà obbligo del mezzadro di prestarsi a tutte le carreggiature necessarie per i trasporti di concimi di spettanza della mezzadria a S. Ganziano e di tutti i prodotti provenienti da essa ed appartenenti al proprietario fino al granaio padronale di Sagrado. Dovrà pure trasportare i materiali occorrenti per restauri o nuove fabbriche nella mezzadria. Se qualche volta avesse bisogno il proprietario di carreggi, dovrà il mezzadro farli pur questi, ricevendo il vitto necessario per questo viaggio. 18. Se il padrone avesse bisogno di giornalieri per i lavori di campagna tenuta in economia, il colono dovrà, se non è trattenuto dai lavori nella mezzadria, prestarsi verso un compenso di cor. 1-60 l’estate e cor. l'20 l’inverno per giornata di lavoro. 1 7 c). Se qualche membro di famiglia potrà disporre, se però non è trattenuto da lavori di campagna, di qualche giornata libera, potrà usufruirla per conto suo, però col permesso del padrone. 18. 11 proprietario assicurerà contro i danni dell’incendio gli animali bovini ed i foraggi; la spesa sarà divisa a metà; altrettanto se crederà di assicurare contro i danni della grandine il prodotto grani. 19. Gli abbuoni sulle imposte saranno pure divisi a metà. 20. Ad aumentare i redditi del fondo si farà uso di concimi chimici che saranno usati nella quantità e colle norme stabilite dal proprietario, dal quale sarà fatto l’acquisto, e la spesa a prezzo di costo sarà divisa a metà. 21. Tutti i generi ed i prodotti di qualunque specie si riterranno per la totalità in possesso del proprietario fino a che non sia eseguita la divisione e rispettiva consegna. Qualora il proprietario sia in credito verso il mezzadro, questi non avrà diritto se non a quella parte della sua quota che risulterà dopo prelevato il credito del proprietario, e tale sopravanzo sarà corrisposto in generi od in denaro. 22. Per la trebbiatura il mezzadro deve fornire tutto il personale necessario; la spesa per la trebbiatura sarà divisa a metà.