— 143 — XX. Ogni corporazione svolge il diritto di una compiuta persona giuridica compiutamente ri conosciuta dallo Stato. Sceglie i suoi consoli ; manifesta nelle sue adunanze la sua volontà ; detta i suoi patti, i suoi capitoli, le sue con* venzioni ; regola secondo la sua saggezza e secondo le sue esperienze la propria autonomia ; provvede ai suoi bisogni e accresce il suo patrimonio riscotendo dai consociati una imposta pecunaria in misura della mercede, dello stipendio, del profitto d’azienda, del lucro professionale ; difende in ogni campo la sua propria classe e si sforza di accrescerne la dignità ; si studia di condurre a perfezione la tecnica delle arti e dei mestieri ; cerca di disciplinare il lavoro volgendolo verso i modelli di moderna bellezza ; incorpora lavoratori minuti per animarli e avviarli a miglior prova ; consacra gli obblighi del mutuo soccorso ; determina le provvidenze in favore dei compagni infermi e indeboliti ; inventa le sue insegne, i suoi emblemi le sue musiche, i suoi canti, le sue preghiere ; instituisce le sue cerimonie e i suoi riti ;