45 ïlnlage A. Amministrazione, N.N. S.Canciano (Pieris). Patti colonici. 1. Il contratto di mezzadria è ad un anno tra il proprietario................... ed il colono ....................S. Ganziano. Comincia col giorno 11 novembre 1907 e termina col giorno 10. novembre 1908. S’intende prolungato per un altro anno e così di seguito, quando una delle parti £ non abbia dato all’ altra disdetta prima dell’ 11 maggio alle ore 12 antim. 2. Al colono verrà consegnato dal proprietario la bovaria bastante per il lavoro e per l’allevamento nella quantità e qualità più conveniente, di che è giudice il proprietario. La spesa dei foraggi necessari per il primo anno di mezzadria sarà sopportata a giusta metà fra padrone e colono. Il proprietario procurerà per l’interesse comune in tutti i modi di economizzare più che gli sarà possibile nell’ acquisto del bestiame e cercherà man mano di assegnare al colono la razza più addatta al paese. 3. Il colono si obbliga al momento della occupazione della terra fabbriche avute a titolo di mezzadria di portar seco quanto è necessario per il mantenimento della sua famiglia fino all’epoca dei primi raccolti. 4. Il colono sopraindicato si intende come il rappresentante la famiglia mezzadrile ed unico reggitore della medesima e quindi solo riconosciuto dal proprietario nel contratto. 5. Il proprietario è il direttore dell’azienda agricola ed il mezzadro l’esecutore di tutte le operazioni campestri allo scopo di ottenere la maggior rendita ed il miglioramento progressivo del fondo nell’interesse comune. Perciò il mezzadro dipenderà dal proprietario o da chi per esso, per tutto quanto concerne i lavori, gli avvicendamenti, le coltivazioni, le superiici da disporre alle varie colture ed ogni innovazione agraria nel fondo. Dovrà quindi a tutto suo carico eseguire tutti i lavori, le coltivazioni sul fondo ad esso assegnato da bravo agricoltore e da buon padre di famiglia e particolarmente colle seguenti norme e con quelle mano mano a lui indicate dal proprietario o suoi rappresentanti. Il buon consiglio del colono verrà sempre preso in considerazione, dimodoché i risultati possano soddisfare ambedue le parti. 6. Il colono dovrà mantenere continuamente lui come tutta la sua famiglia e dipendenti moralità, onestà, rispetto al proprietario od a chi per esso. 7. Il colono deve avere stabilmente il personale adatto ad ogni specie di lavoro agrario e dovrà assumere inoltre nelle epoche più importanti di lavori quegli altri giornalieri che si rendessero necessari secondo l’importanza e l’urgenza dei lavori stessi. 8. Dovrà possedere gli attrezzi necessari alla buona conduzione della mezzadria. I] proprietario potrà fornire qualche macchina di cui il mezzadro non possa essere provveduto, verso un modico compenso per uso e consumo. 9. Qualora qualche lavoro d’importanza o d’urgenza, e specialmente di terra, esiga il contemporaneo impiego di un maggior numero di buoi in alcune mezzadrie, il colono avrà obbligo di prestarsi cogli animali allo scambievole sussidio in tali lavori. Copia.