50 5. per le riparazioni dei fabbricati, che il colono usa gratuitamente, riparazioni che il padrone avrà sempre diritto di fare, deve pagare ogni anno 40 fiorini, sia che il padrone vi faccia o non vi faccia quelle riparazioni (quaranta fiorini): 6. sei scove; 7. tre scovette. In caso di forza maggiore, se il colono non raccogliesse tutta la quantità di frumento che deve dare al padrone secondo il contratto, egli deve supplire la mancanza con del frumentone giallo, puro, bastar-done o con dell’avena in proporzione di un quintale e mezzo per ogni quintale mancante od in piopor-zione di 10 fiorini al quintale. È severamente proibito al colono di comperare il genere per supplire al pagamento del fitto. Il padrone non è tenuto ad accettare quel genere. 11 colono, volendo, può pagare anche tutto il fitto in denaro nella detta proporzione di 10 fiorini in denaro nella detta proporzione di 10 fiorini al quintale. In tale caso deve pagarlo non più tardi del 31 agosto d’ogni anno. Se il colono non avrà pagato il fitto od altro debito sino al 31 agosto del rispettivo anno d'affittanza (di mezzadria), deve pagarne l’interesse del 6 percento dal successivo 1 settembre in poi. II padrone destina il giorno della vendemmia. Se il padrone vuole, il colono deve separare l’uva secondo la qualità e portarla così distinta nei follatoi padronali, la deve follare colla massima pulitezza e lavorare secondo la volontà del padrone. La sua parte di vinacce gli si consegna appena dopo la torchiatura. IV. Assicurazione del fitto. ’ Se il colono non ha pagato puntualmente ed interamente l’uno o l’altro genere di granaglia costituente il fitto, il padrone ha diritto di fare escorporare dalle terre affittate, a sua scelta mediante pubblico perito ed a spese del colono, tanti campi di frumentone, quanto importano il valore del genere mancante e le spese, e a trattenere quel frumentone tutto per sè. S’intende che, se il colono non ha pagato il fitto o se lo ha pagato solo in parte, il padrone può esercitare il diritto di pegno contro di lui secondo il g I 101 C. c. od altrimenti, e può in ogni tempo domandare al giudizio che sia fatto il sequestro di tutti i mobili, animali, strumenti rurali, concimi o frutti pendenti a tutte spese del colono. V. Servitù. Tutti i lavori di cantina che occorressero devono prestarsi dal colono gratuitamente in ogni tempo. Egli è obbligato di trasportare tutti i materiali di fabbrica occorrenti all’amministrazione ed a tutti i fabbricati colonici del padrone, ai ristauri di case, stalle, ponti, chiuse d’acqua ed altro, tutto ciò senza diritto a compensi, tranne la solita regalia. Il colono deve trasportare gratuitamente al luogo di vendita tutte le derrate, qualunque nome elleno abbiano, provenienti dalle terre del padrone. Però le gabelle dei ponti e dei passi stradali devono pagarsi dal padrone ed il colono ha diritto di pretender»! la regalia spiegata nella seguente tabella: Regalie e pagamenti per i lavori dovuti: - fior. s. Per 1 50 1 _ --- 80 Gradisca, Monfalcone, Palmanova, Gervignano, Ajello, Ronchi, Duino......... --- 50 „ --- 50 --- 50 --- 3(1 n un’aratura intera di 12 ore di quelle dovute annualmente sei............. 2 e vino giorni solzare un’ aratura di sorgo annualmente tre.................... 1 - e vino giorni annualmente sei giorni per oyni giornata con carro e bovi nelle terre padronali...... --- 50 per e vino --- 50 ogni grande carro di concime aunualmente sei giorni................ --- 10 „ --- 50 --- 20