54 IV. Le qui sopra descritte realità vengono dai signori locanti concesse e dal locatario ricevute in semplice affitto a corpo, e non a misura, ed a tutto comodo ed incomodo del locatario per i casi fortuiti preveduti ed impreveduti, cioè di grandine, siccità inondazioni, corrosioni, ed altri consimili infortuni: dimanierachè per qualunque siasi disastro ed in verun caso i signori locanti saranno in obbligo, nè il locatario in diritto d’avere alcun buonifico a minorazione dell’affìtto convenuto; rinunziando perciò esso locatario per sè ed eredi a qualunque beneficio competente, per forma degli articoli 1104, 1 105 e 1106 del codice civile austriaco. V. Sarà positivo obbligo e dovere del locatario di ben lavorare e coltivare le terre locategli e di farvi nelle ubicazioni clic gli verranno indicate delle nuove piantagioni di buone qualità d' uve ed altro, restandogli vietato d’escavare piante di veruna sorte senza permesso sotto la penale di cor. 6.— per ogni pianta; escavando piante morte o pioppi, dovrà consegnarle ai signori locanti senza verun compenso che registrandole a suo credito per l’ulterior confronto del grado. VI. Per eventuali miglioramenti che farà esso conduttore durante la presente affittanza non avrà diritto a ricompense o indennità di sorta, restando invece libero ai signori locanti di farsi risarcire i peggioramenti che avrà subito la colonia in caso di scioglimento del presente contratto. Il cosidetto grado verrà liquidato entro il giorno 10 novembre 190.. VII. Tutto il concime che verrà confezionato durante Tanno deve venire impiegato per coltivare le campagne comprese nella presente affittanza. Vili. Sarà obbligo e dovere del conduttore di vangare tutti i filari delle viti, pulirli dalle male erbe, estirpandone ogni sorta d'insetti dannosi, concimandole, e di tenersi lontani coi prati anche artificiali per lo meno tre solchi per parte, così pure viene severamente vietato il pascolo d’animali vicino le piante sotto la pena di oor. 2.— per capo di grosso bestiame e cor. 1.— per capo di bestiame minuto. XI. Dovrà esso conduttore conservare i contini della realità locatagli, e succedendo degli usurpi per parte dei confinanti, dovrà sotto propria responsabilità rendere immediatamente informati i signori locanti o chi per essi. X. In caso d’escomio o rinuncia sarà obbligo di esso locatario di dar libera la terra per la seminagione del frumento col primo d’ottobre a favore del colono successore. XI. Sarà positivo obbligo e dovere del locatario e sua famiglia di rispettare ed obbedire i signori locanti e quelli che li rappresentano, e di servirli all’occorrenza sì con le proprie braccia, che con bovaria pel trasporto delle derrate ove andranno vendute, verso l’indennizzo gabelle stradali ed una conveniente e non rigorosa regalia; eccettuata l’assistenza alle vendemmie per l’espurgo del folatore e cantina, per infondere e sentare tinazzi, fare le bollite alle botti e pel travaso del vino anche fra 1 anno. Ciò tutto dovrà farsi gratuitamente. XII. Non potrà esso conduttore per verun caso subaffittare, né tutte nè in parte, le realità abbracciate con la presente locazione, senza un permesso in iscritto dei signori locanti stessi, sotto pena dello sfratto. XIII. Mancando il conduttore.........................................al pagamento degli affitti convenuti, delle sovvenzioni avute e d’ogni altro suo debito verso i signori locanti, saranno autorizzati quest’ultimi di trattenersi la porzione colonica del vino raccoglibile sulle terre locate, ed in mancanza di vino, tanto frumentone da potersi levare dal campo o dal granaio deU’affittuale, calcolando il vino al prezzo medio che verrà fatto nel circondario ed il frumentone al prezzo di piazza, assoggettando inoltre esso conduttore ogni suo avere in pegno convenzionale a favore dei signori locanti per ogni residuo loro credito verso il conduttore stesso. XIV. Ad oggetto poi di conservare il diritto di pegno competente, per gli effetti dell'articolo 1101 del codice civile, i signori locanti vengono autorizzati dal locatario................................... di domandare a beneplacito ed in qualunque tempo che gli venga assunto l’inventario e sequestro di tutti i mobili, animali, strumenti rurali, concimi e frutti pendenti in campagna, mediante pubblici funzionari. XV. Fintatilo che non cessa il flagello della malattia sulle uve, resta espressamente convenuto d’applicare con tutta esattezza la solforazione nonché il solfato di rame; la spesa degli attrezzi e dello zolfo verrà sopportata per giusta metà fra le parti e la mano d’opera star dovrà ad esclusivo carico del conduttore; a riserva però d’affidare tale operazione ad altra persona; in tale caso poi sarà cura dei signori locanti di passare di buon concerto col conduttore stesso per la stipulazione di tale contratto. XVI. Alt’affittuale è severamente proibito di recarsi tanto con persona che con animali a lavorare da altri senza previo permesso dei signori locanti o chi per loro. Ciò vale specialmente anche per quanto riguarda i carreggi con sabbia, pietra, carbone, ghiaccio ecc.