117 37. Il prodotto grani spetta metà alla Nobile Signora Locatrice e metà al colono conduttore. Le sementi saranno a metà, ad eccezione di quelle dei foraggi che spetteranno per intero al colono conduttore. 38. I ritorni come rape, frumentone, verdure d' ogni genere, verze, capucci, fagiuoli ecc. spettano metà alla Nobile Signora Locatrice, dietro la di cui richiesta il colono dovrà farne consegna. Il conduttore non potrà far uso dei prodotti che dopo fatta la proporzionale divisione degli stessi per parte dell’ amministrazione della Nobile Signora Locatrice. 39. L’amministrazione della Nobile Signora Locatrice destinerà al colono conduttore una pezza di terreno da coltivarsi ad orto, verso la corrisposta annuale, di soldi 12 per metroquadrato di superficie. 40. Gli alberi da frutta saranno forniti dall’ amministrazione della Nobile Signora Locatrice. Al colono spetterà l’impianto, 1’ annuale coltura e la raccolta delle frutta, le quali saranno divise per metà e condotte dove verrà indicato dall’ amministrazione della Nobile Signora Locatrice, che pure si riserva il diritto di vendita. Il conduttore è obbligato di fornire alla Nobile Signora Locatrice i frutti per casa a seconda degli ordini che gli verranno dati. 41. Casa. Il conduttore sarà obbligato di avere cura speciale della propria abitazione, indicare subito all’ amministrazione della Nobile Signora Locatrice i guasti avvenuti, specialmente ai coperti, camini, stufe ecc. 42. Il conduttore è pure obbligato a prestarsi gratuitamente per tutte le requisizioni di carri, buoi od altro, inquartieramenti militari che venissero dall’ autorità imposti. 43. Mancando il conduttore all’ esatta osservanza di una o 1’ altra delle condizioni sopra riferite, sarà facoltativo alla Nobile Signora Locatrice di rescindere ed annullare il presente contratto di locazione e conseguentemente potrà dare al conduttore la disdetta di finita locazione anche prima dell’ epoca stabilita, che esso conduttore sarà obbligato di accettare. 44. A cauzione ed assicurazione di tutti gl’ importi di cui la Nobile Signora Locatrice risulterà in credito in ordine al presente contratto ed al ristretto di conto che verrà fatto annualmente dalla sua amministrazione, stanno vincolati a pegno legale (ed il conduttore riconosce fino d’ora la validità e sussistenza di tale pegno a mente del § 1101 G. c.) tutti i bestiami, attrezzi, utensili, foraggi, mobili di casa ecc. di proprietà del conduttore esistenti sul maso locato. 45. Tutti gli effetti però indicati al punto precedente e che per ogni buon fine vengono partita-mente descritti nella nota separata unita al presente contratto quale sua parte integrante, sono proprietà assoluta di ................................................................................................................................................................................................................................................... >