51 I lavori sopraindicati non eseguiti dal colono, vengono scritti a carico suo debito, comune usus pagare il lavoro in paese. Tutti i gelsi sono riservati al padrone. Il colono ha l’obbligo di vangarli e di tenerli in buon stato. Dall'amministrazione riceverà il colono i gelsi per coltivare. Se il padrone vuole, il colono deve tenere bachi a mezzadria con lui. VI. Doveri. II colono deve ogni anno pulire radicalmente i fossi che si trovano nelle terre dategli ed ai loro confini, cosicché le acque abbiano sempre un facile deflusso. Il pantano ricavatone deve utilizzarsi dal colono come letame. Se il colono trascurasse questi lavori, il padrone fa pulire i fossi come erede meglio ed il colono ne deve sostenere la spesa. Tutte le viti devono essere lavorate dal colono sino alla fine di maggio bene e con diligenza; la terra dev’essere pulita dalle radici dèlie erbe. Se questi lavori non sono compiuti per la fine di maggio, il padrone li fa eseguire secondo egli crede meglio ed a spese del colono. Il colono è strettamente obbligato di concimare tutte le viti, vite per vite, in quelle terre che egli concima. Egli ha lo stretto dovere di fare sì che in nessun luogo manchi una vite" Deve avere sempre delle buone viti giovani di radice sana. Deve formare un piccolo vivaio nel suo orlo, tenerlo pulito e coltivare razionalmente i giovani tralci. Deve levare nell’autunno le viti vecchie, se più non fruttano, e sostituire vili giovani e forti. Alle viti non deve mancare mai l’albero di sostegno. Il colono deve togliere gli alberi vecchi e disseccati e sostituire subito alberi giovani e sani, e deve coltivare questi ultimi affinchè non si secchino. Il colono deve coltivare in un piccolo vivaio degli alberi usuali adatti per averli a disposizione tutte le volte che occorre. Il colono ha lo stretto dovere di eseguire i lavori diretti e combattere la peronóspora secondo la volontà e gli ordini del padrone e senza diritto a ricompensa. Le cose occorrenti a ciò, per esempio il solfato di rame e lo zolfo, si provvedono dal padrone. Siccome però il colono gode un terzo del vino, deve pagare la terza parte del solfato di rame e dello zolfo e la terza parte delle spese di fornitura. Allo stesso modo e nella stessa misura egli risponde delle spese necessarie a riparare le pompe della pero-nospora. I lavori non eseguiti o eseguiti male sono fatti eseguire dal padrone a spese del colono. I pagamenti di qualunque specie, che il colono è obbligato di fare in denaro alla fine d’ogni anno, devono farsi da lui in denaro sempre, ed il padrone non è obbligalo ad accettare derrate in luogo del denaro. II colono deve portare le pannocchie al granaio padronale. Deve poi recarsi a mescolarle due volte in settimana nel luogo dove sono, affinchè si mantengano. Mancando egli a questo dovere, il padrone ha diritto di farle mescolare da altri a spese del colono. Il padrone ha diritto di fare nelle terre date i lavori che credesse opportuni e non ha l’obbligo di ricompensarne il colono. Fra questi lavori sono compresi gli scavi d’antichità. Se il colono od un suo dipendente trascura, rovina o distrugge un oggetto qualunque di proprietà del padrone od una parie d’oggetto, egli ne risponde in ogni caso e deve risarcire il danno. Non sono tollerati cambiamenti negli edifizi nè fabbriche nuove senza il consenso del padrone, e 1 padrone non ha in verun caso il diritto a compenso per questo titolo. Le spese dei bolli che occorressero di anno in anno ai contratti di affittanza (mezzadria) stanno tutte a carico del colono, nonché le spese di qualunque causa giudiziale, avvocatura ecc. che o dall’una o dall’altra parte venissero, resta a carico del colono. VII. Divieti. 11 colono non ha diritto di subaffittare nè terre dategli nè in tutto nè in parte e nemmeno ha diritto di prendere in affitto (a mezzadria) altre terre senza il consenso del padrone. Se trasgredisce questo divieto, deve pagare una multa di 20 fiorini. È fatto al colono severissimo divieto di vendere, donare o trasportare dalle terre dategli su terre altrui od in altro luogo, nè un foraggio qualunque, nè paglia, p. e. fieno, erba medica, trifoglio, paglia di frumento e d’avena groglio, canne di frumentone e simili. In questo divieto è indifferente se questi generi sieno stati prodotti dal colono nelle terre dategli o se gli sieno pervenuti d’altronde. Egli deve tenere tanto bestiame, che il foraggio e la paglia d’ogni anno sia tutta consumata, in quanto non serva di letto agli animali, convertendosi poi in letame. 4*