XVII. Il locatario.....................................................si obbliga ancora di tenere in casa tutte le persone che presentemente vi abitano, facciano queste o no parte della di lui famiglia, come in calce enumerate, e qualora una o più di queste per dissensi od altri motivi avessero stabilmente da allontanarsi dalla famiglia andando ad abitare in altra casa, s’intenderà sciolta la presente affittanza. La famiglia del presente locatario................................................ si compone come segue: XVIII. È in massima vietato al colono di lavorare e coltivare altre terre di sua proprietà o di terzi all’infuori di quelle contemplate nella presente affittanza. In casi speciali i signori locanti concederanno al locatario questa licenza, a patto però che in quelle terre non verranno coltivate viti e che nella vendita di eventuale foglia di gelsi esistenti in quelle terre il colono dovrà dare la preferenza ai signori locanti. XIX. Sarà obbligo del locatario di tradurre tutti i raccolti provenienti dalla campagna per economia alla casa domenicale senza pretesa a compenso alcuno. XX. Per i carreggi, viaggi, onoranze ecc. vengono fissati i seguenti prezzi: Ogni carreggio o viaggio con sassi, legname, sabbia, legna ecc. cor. 1.— ; ogni giornata di lavoro con carro cor. 4.— ; un viaggio a Gorizia cor. 6. — ; a Biglia o Boccavizza per materiali cor. 6.— ; a Gormons ed a Monfalcone cor. 4.— ; per le arature, rincalzature ed erpicature cor. 6.— la giornata di lavoro; spianature e sarchiature cor. 4.— per ogni giornata. Onoranze: Uova cor. 4.— al cento, dindi cor. 4.— l’uno, polli cor. 1.— l’uno, capponi cor. 2.— l’uno, galline cor. 160 l’una, anitre cor. 2.— l’una, uva cor. 2.— ogni tomana. Si avverte però che qualora il conduttore non portasse le suddette onoranze in natura, come esigono i signori locanti, questi ultimi aumenteranno il prezzo di cor. 1.— per ogni capo, e ciò a titolo di multa per trascuranza da parte del colono, e questo si dica più particolarmente sull’uva ove il colono si obbliga di portar le tornane di una grandezza conveniente, ricolme, e di uva della miglior qualità, avvertendo che in caso contrario egli perderà la metà del quantitativo che porta. XXL Le vinacce vive dell’uva prodotta dai vigneti spettano per metà ai signori locanti e per metà al colono, mentre quelle del prodotto dei filari spettano esclusivamente al colono. Per ogni tinazzo d’uva prodotta dai filari i signori locanti preleveranno dal monte ett. 0'20 vino, e per ogni tinella ett. 0-10; il prodotto dei vigneti ed il vino bianco sono esenti da questa trattenuta. 1 coloni che lasciano la loro parte di vino ai signori locanti si obbligano di lasciarla in misura a mosto, cosicché lasciando ett. 1-20, verranno registrati ett. 1. —. XXII. Le riparazioni agli aratri per i vigneti, pur essendo tali attrezzi di proprietà dei signori locanti, sono a carico del colono. Cosi pure dovrà il colono stesso provvedere i necessari pali e filo di ferro. XXIII. Mancando il conduttore...................................all’esatta osservanza di ciascheduno dei premessi patti e condizioni, s’intenderà sciolta sul fatto la presente locazione, ed obbligato il conduttore a dimettere le realità come sopra locate ad ogni richiesta dei signori locanti in qualunque siasi tempo, rinunciando ora per allora al beneficio della legge vigente per l’escomio citato dalla patente imperiale 16 agosto 1858. Finalmente : Tutto è stato dalle parti suddette per loro ed eredi convenuto e stipulato, rispettivamente accettato ed approvato ; ed in conferma e per validità di ciò, le parti stesse dopo aver sentito la lettura e ben compreso il contenuto della presente, trovandola in lutto conforme alla conscia e determinata loro volontà, si sono firmate di propria mano in presenza dei qui sottoscritti testimoni.