11'.) Htiiaitr U. Condizioni relative all'affittanza degli stabili della Causa Pia Battisti per gli anni 1905—1920. 1. La locazione viene fatta per lo (quindici) anni computati dal S. Michele 1905 fino al 29 settembre 1920 (millenovecentoventi). Quando però l’interesse della Causa Pia esigesse di disporre, o mediante vendita, od in altro modo, degli stabili locati, o parte di essi, prima dello spirare della locazione, si riserva la stessa di sciogliere la locazione quando che sia previa disdetta di sei mesi, e in tal caso verrà poi accordato ai medesimi un proporzionato indennizzo per gli eventuali miglioramenti straordinari, nonché per le fruggi pendenti, che sarà stabilito inappellabilmente da due periti cognizionati, nominati uno dall’amministrazione ed uno dal conduttore, ed in caso di disaccordo da un terzo perito scelto dal p. v. ordinariato di Trento la cui decisione sarà inappellabile per ambe le parti; e così verrà pure stabilito per una eventuale riduzione di affitto per la parte espropriata. 2. Resta espressamente proibito ai conduttori di sublocare o dare a mezzadria gli stabili avuti in affitto senza consenso dell’amministrazione, e ciò a scanso di immediato scioglimento volendolo l’amministrazione. 3. L’annuo affitto dovrà esser pagalo puntualmente metà il giorno di S. Giovanni 24 giugno, e metà il giorno di S. Michele 29 settembre, sempre nella sede dell’amministrazione. 4. La locazione vien fatta a rose e spine, ed i conduttori assumono indeterminatamente tutti i pericoli a loro carico, nonché tutti gl’infortuni, tanto ordinari che straordinari. 5. Le imposte, le addizionali ed altri pubblici balzelli saranno a carico dell’amministrazione. 6. i conduttori dovranno a loro spese preparare già nell’autunno di ogni anno tutte quelle buche o fosse che verranno ordinate dall’amministrazione della Causa Pia Battisti, per piantarvi i morali, le viti od altre piante che dall’amministrazione si ritenesse opportuno coltivare. I soli nuovi gelsi saranno consegnati ai conduttori gratuitamente nella sode dell’amministrazione. Sarà obbligo dei conduttori raccogliere e piantare i cosidelti razzoli, della specie che verrà loro indicata dall’amministratore, e coltivare ed allevare i nuovi gelsi, propagini o razzoli e fare gli occorrenti innesti dei nuovi gelsi secondo le regole di buona agricoltura, .senza poter pretendere alcun pagamento, nè compenso per qualsiasi lavoro, viaggio o fattura. Solo nel caso si dovesse introdurre, per l'invasione della filossera, gl’impianti di vili su soggetti americani, l’amministrazione concorrerà con due terzi della spesa pei; l’acquisto delle barbatelle, ed un terzo di essa sarà a carico del conduttore. In tutti gli altri casi le barbatelle ed i inalinoli (razzoli) dovranno esser provveduti dai conduttori. Anzi è obbligo degli stessi di prepararsi per tempo gli opportuni vivai della specie che loro sarà indicata dall’amministratore. 7. Le piante dei gelsi secche e gli altri alberi dovranno venire scavate e trasportate dai conduttori a loro carico nella sede dell’amministrazione della Causa Pia, oppure dove loro verrà ordinata dalla stessa. I soli piccoli rami di tali piante saranno proprietà dei conduttori. Non ottemperando a quanto sopra, dovranno esborsare all’amministrazione il valore della pianta, più una multa di una corona. 8. Non potrà esser raccolta la foglia dei giovani gelsi prima che l’innesto di questi abbia compiuti i tre anni.