64 7. Il colono dovrà rifondere al proprietario ogni anno prima della vendemmia la sua quota d'imposta calcolata sulla base della divisione del prodotto e la sua quota d’ogni pubblico aggravio che cade sulla terra o sui frutti contemplati dal presente contratto, e ciò nel modo prescritto dalla procedura amministrativa. 8. È dovere del colono tenere il terreno debitamente concimato, potare le piante, cercare di prevenire e curare le eventuali loro malattie e di fare a tempo tutti i lavori necessari e comandati da una buona economia. Qualsiasi lavoro necessario che non venisse fatto in tempo debito dal colono, può farlo fare il proprietario compensandosi della spesa nel raccolto o come meglio crederà. Il proprietario dovrà rifondere al colono ogni anno una parte del solfato di rame in ragione di .........kg, egualmente dello zolfo in ragione di kg......... e ciò per cento viti. 9. Il colono non dovrà fare nessun altro lavoro all’infuoridi quegli stabiliti nel presente contratto. Non dovrà permettere si formino servitù, e dovrà guardare e difendere tutti i diritti confini ed altro. 10. Il colono non potrà senza permesso scritto cedere ad altri nè aggravare od ipotecare taluno dei suoi diritti contemplali da questo contralto, oltracciò nè egli nè i suoi eredi potranno procedere senza consenso del proprietario alla divisione del fondo. 11. Siepi e qualsiasi pianta che crescesse spontanea o fosse impiantata da chi si sia resta ex § 420 del codice civile di assoluta proprietà del proprietario del fondo, egualmente ex § 414 e seguenti qualsiasi accessione artificiale. 12. Il proprietario del fondo si conserva il diritto di poter in qualunque momento e particolarmente nel caso dell’ art. 15 acquistare i miglioramenti colonici di cui tratta il presente contratto colonico, che saranno per 4/r, di ragione del colono, ed in tal caso di escomiarlo e di avviare a sua propria disposizione la coltura del fondo, compensando verso stima giudiziale il colono della sua porzione. Trattandosi di pascoli od arativi, terreni improduttivi, paludosi o boschivi che unitamente al presente venissero affidati al colono, s’intende che esso non ha diritto a qualsiasi compenso. 13. Il presente contratto s’intende duraturo pei fondi vignati fino all’epoca in cui il prodotto per tre anni consecutivi sarà ridotto ad un quarto di un prodotto ordinario, continuerà però tacitamente a durare di anno in anno fino ad una disdetta, la quale deve esser data sei mesi prima dell’epoca del raccolto; pei fondi olivati fino al deperimento degli olivi e per gli arativi pascoli, prati ecc. durerà di anno in anno fino all’avverarsi (lei raccolto. Si rinnoverà tacitamente ove l’una delle parti non dasse all’altra disdetta di scioglimento sei mesi prima del raccolto che si sottintende ultimato alla più lunga a tutto settembre d’ogni anno. 14. Nel caso di dover sradicare vigne o piante fruttifere che si riferiscono a terreni contemplati nel presente contratto, il colono avrà diritto, dopo aver con permesso del proprietario sradicate le piante, di farsi assegnare dal proprietario quella parte della legna che corrisponde alla proporzione che servì per la divisione dei frulli. 15. In caso il colono cpntravvenisse a qualsiasi delle condizioni sopra esposte, la validità del presente contratto cessa ed il proprietario del fondo resta autorizzato di allontanare il colono. Iti. Nei casi ove come ai punti 2. 5 ecc. occorresse il concorso di periti, si stabilisce di procedere nel modo seguente: il colono dovrà entro cinque giorni nominare un suo perito, dal giorno in cui il proprietario avrà ad indicargli il proprio. Se tosto non lo nomina, resta obbligato alla stima del perito nominato dal proprietario. Se due periti non vanno d’accordo, dovranno essi sceglierne un terzo voto decisivo. 17. Il presente contratto verrà esteso in...........esemplari, dei quali uno verrà consegnato al colono. 18. Il colono lesta autorizzato a far inscrivere nel libro tavolare il suo diritto sopra i miglioramenti sopra la base del presente contratto.