47 23. Viene accordato al mezzadro l'allevamento di bachi nella quantità che sarà determinata dal proprietario in relazione ai locali, alla famiglia del mezzadro, alla foglia esistente nella mezzadria ed all’attitudine del colono. 11 mezzadro dovrà avere ogni cura per i gelsi, con lavori al terreno, con le dovute concimazioni, colla potatura, colla sfrondatura secondo le norme indicale. La semente sarà provveduta dal proprietario e la spesa sarà divisa a metà; il colono provvederà gli attrezzi. Qualora per infortunio od altra causa venisse a mancare parte della foglia, sarà provveduto dal proprietario la quantità occorrente, e ciò gratuitamente se esuberante in altre mezzadrie. Nel caso in cui si debba acquistare foglia, la spesa di acquisto sarà divisa a metà. Tutta la foglia sovrabbondante dell’allevamento accordato che resta nella mezzadria si intende di proprietà del proprietario disponibile per altre mezzadrie. Nel solo caso eccezionale di vendita il provento sarà diviso a metà. Il colono non potrà tenere semente in più di quella concessagli. Il prodotto bozzoli sarà portato alla corte padronale. Il ricavato della vendita sarà diviso per giusta metà. 24. Il colono dovrà avere ogni cura alle viti in caso di nuovi impiantamenti, dovrà fare gli occorrenti scassi e fossi secondo gli ordini del proprietario, il quale somministrerà le piante occorrenti. Dovranno farsi a tempo opportuno la potatura, la solforazione e la irrorazione. In caso che per trascuranza si trovasse nel raccolto dell’uva malata, resterà questa tutta compresa nella parte spettante al mezzadro. Per sostegno delle viti dovranno essere utilizzati tutti i pali e vimini ritraibili dal fondo. Il filo di ferro sarà acquistato dal padrone, restando poi il filo vecchio per suo conto. Tutte le spese di zolfo, solfato di rame e calce saranno divise a metà (a prezzo di costo). Se verranno estirpate piante di viti improduttive, il materiale sarà diviso a metà. La parte del padrone verrà condotta dal colono al deposito di legna padronale. L’uva sarà condotta e pigiata nel „foladore“ padronale a S. Canciano dove verrà diviso il prodotto della pigiatura. Quello spettante al proprietario sarà dal mezzadro condotto alla cantina padronale a Sagrado ; lo stesso succederà colle vinacce. 25. Nei seminati a granaturco potrà il mezzadro coltivare per conto suo col consenso del padrone 6 sole piante di zucca per campo fr. I fagiuoli saranno divisi a metà. Il prodotto in pannocchie sarà diviso a S. Canciano e trasportato a Sagrado. 26. Il mezzadro avrà obbligo di coltivare a prato artificiale o irrigatorio quella superficie che gli verrà indicata dal proprietario; dovrà dare l’acqua irrigatoria a tutte quelle terre che a ciò si prestano e procurare in tutti i modi possibili a preparare all’irrigazione tutte le altre che a ciò non si prestano. Le spese per l’acqua saranno sostenute a metà. 27. La semente in quanta non provenga dalla mezzadria, sarà acquistata dal proprietario a metà col mezzadro. 28. I raccolti tutti verranno iniziati verso ordine e disposizione dei superiori, non esclusa l’uva e le frutta dell’orto, ciò che resta pure alla metà come gli altri prodotti. » 29. Tutti i prodotti che man mano verranno raccolti, saranno condotti ogni sera nel granaio padronale in attesa della divisione. 30. Dei prodotti pendenti di qualsiasi genere il colono non può usufruire. 31. Il legname d’alto fusto o da lavoro sarà di spettanza padronale ed il colono non potrà valersene che per i bisogni di campagna ed attrezzi. 32. Quel mezzadro che fra Fanno abbisognasse di sovvenzione, la riceverà in conto e dovrà quindi sulla sua parte dei primi raccolti rimborsare il proprietario verso il 5 percento di interesse annuo. 33. Ogni anno sarà fatta la stima e la pesatura del bestiame e gli utili o perdite risultanti sugli animali venduti o sulle stime di quelli esistenti in confronto del valore di acquisto o della stima antecedente saranno divisi a giusta metà. Le spese di tassa bestiame, veterinario, copriture, medicinali, castrature saranno sostenute per giusta metà; altrettanto dicasi di qualunque spesa eventuale per acquisti di foraggi, panelli, sale eccet-tera (a prezzo di costo).