61 Ad HnlaaE D. Patti di mezzadria colonica in uso a Capodistria fra i proprietari di fondi campestri ed i rispettivi coloni agricoltori. 1. Il padrone consegna ed affida in lavoro al colono agricoltore la campagna colla casa colonica principiando col giorno 15 agosto, per la durata di un anno, rispettivamente anche per un quinquennio, o per un periodo di anni mollo più lungo, a seconda delle condizioni contrattuali precorse. 2. 11 padrone paga per intero la steura fondiaria e casatico, tutto il concime stallatico comperato altrove per completare i bisogni della concimazione, i concimi chimici occorrenti, il filo di ferro zincato e i pali per le viti di primo impianto; paga inoltre per metà lo zolfo, il sulfato di rame e l’estratto di tabacco indispensabile nella lotta contro le malattie parassitarie delle piante coltivate. 3. Le spese per le riparazioni annuali della casa colonica stanno pure a carico esclusivo del proprietario. 4. 11 colono presta l’opera sua nell’esecuzione delle varie specie di lavori campestri a seconda delle stagioni, gode gratuitamente la casa colonica, la legna da fuoco, tutto il foraggio e lo strame raccolti nella campagna affidatagli per l'alimentazione e governo degli animali dell’azienda. 5. Lavori profondi, scasso della terra per nuovi impianti di viti o di alberi fruttiferi vengono pagati per metà dal padrone, mentre il colono contribuisce al pagamento della propria metà col lavoro prestato da lui stesso o in proporzione dai suoi famigliari. 6. I prodotti raccolti (uva, frutta, ortaglie, cereali, olive ecc.) vengono divisi per metà fra proprietario e colono, e nel caso che il colono, col consenso del padrone, ne effettuasse la vendita cumulativa dell’intero raccolto o soltanto di una parte del medesimo, l’importo in denaro, netto da spese, ricavato da detta vendita sul mercato, viene diviso per metà fra proprietario e colono. 7. Il colono è obbligato di portare gratuitamente alla casa domenicale del padrone in città con carro o col somaro la metà dell’uva, del frumento, della frutta, delle patate ecc. che spetta al padrone. 8. Il colono è inoltre obbligato di portare annualmente al padrone un prosciutto fresco del proprio maiale a titolo affitto della stalla e ancora, se si tratta di cortivi o campagne molto estese,. 100 uova e 24 pollastri a titolo regalia. 9. La vacca viene fornita al colono dal padrone verso fitto mensile, il quale varia a seconda della rendita del latte, e in tal caso il prezzo ricavato dalla vendita del vitello viene diviso per metà fra padrone e colono. 10. La disdetta della stipulata condizione deve seguire entro il giorno 14- febbraio e l’abbandono della casa colonica e della rispettiva campagna deve avvenire entro il 15 agosto di detto anno, con diritto al colono licenziato uscente di ingerirsi nelle ent.ate pendenti fino ad ultimato il raccolto delle olive. Nei contratti a mezzadria per il colono senza casa in campagna valgono le medesime disposizioni succitate, fatta eccezione delle clausole contemplate negli articoli 8 e 9 ; la disdetta della conduzione colonica deve seguire entro il giorno 29 giugno e l'abbandono del fondo a vendemmia compita, dopo seguito il raccolto del frumento, con diritto al colono uscente di ingerirsi nelle entrate eventualmente ancora pendenti fino al raccolto delle olive.