110 Viticoltura. 19. Per nuovi/impianti lo sterro, le fosse saranno fatte a carico della Mensa; l’impianto e spianatura a carico del colono, il concime a carico della Mensa ed è severamente proibito di fare impianti di verze, cappucci ecc. lungo le viti di nuovo impianto. 20. Le viti da frutto dovranno essere concimate ogni tre anni e anche prima se lo richiedesse il bisogno a richiesta dell’amministratore o agente e in quella quantità che verrà prescritta. Non bastando 10 stallatico prodotto dal colono, la Mensa farà provvista, e a suo carico staranno due terzi; a carico del colono un terzo, e la condotta sarà fatta dal colono e gli saranno accreditati due terzi della stessa. 21. Le viti saranno tagliate in autunno o primavera e quindi legate prima della germogliazione. Nel mese di aprile si farà la prima zappatura, in luglio la seconda; sarà cura del colono di sradicare l’erba mediante la zappatrice in tutto il vigneto. In maggio saranno pulite dai germogli inutili, e questa operazione si ripeterà secondo il bisogno e conforme agli ordini che saranno impartiti. I lunghi tralci dovranno essere legati in alto perche crescano più robusti e non ombreggino l’uva e saranno a suo tempo recisi. Le giovani viti dovranno essere zappate più di frequente per tenerle nette dalle erbe. 22. Parziali rimesse di viti stanno a carico esclusivo del colono, come pure la relativa concimazione. 23. Filo di ferro per nuove propaggini e legname per capi saldi, come pure fdo di ferro, colonne per nuovi pergolati, staranno a carico della Mensa. Filo di ferro e legnami di riparazione a fdari o pergolati staranno per due terzi a carico della Mensa e un terzo a carico del colono. 24. Ogni colono dovrà coltivare un vivaio di viti di quella qualità indicata dall’agente. Nella coltura dei grani dovrà tenersi alla distanza dalle viti che verrà fissata dall’agente, non minore di m 0'70. 25. Ogni colono sarà obbligato a consegnare 100 fascetti di tralci (sarmentelli) alla Mensa (della lunghezza di 0-30 e grossi 0-08). 20. La Mensa provvedere la macchina per la solforazione e per la irrorazione; e le spese di riparazione sono a carico del colono. Lo zolfo e solfato occorrente sarà pagato per due terzi dalla Mensa e un terzo dal colono, il quale dovrà fare la solforazione e l’irrorazione alle epoche fissate dall’agente; la calce sarà fornita gratuitamente dalla Mensa. 27. Il colono dovrà dare la caccia ai maggiolini, e con tutto zelo corrispondere agli ordini del-l’agente. 28. La vendemmia sarà fissata dall’amministrazione. Dall’ammontare sai-anno detratti litri 50 per 11 Curato; il resto sarà diviso per due terzi alla Mensa e un terzo al colono. Il colono potrà trattenere una quantità di graspato per proprio uso dietro accordo coll’agente, e il resto dovrà consegnarlo alla Mensa. Il prezzo di questo verrà fissato dall’amministrazione a norma della tassa media di Trento, e accreditato. La Mensa si riserva il diritto di far scegliere dal colono l’uva pel vino santo, e questa sarà pesata e accreditato al colono il terzo. La vendemmia dovrà essere netta da marciume o scarto, il quale resterà al colono verso corrispondente addebitazione da giudicarsi dall’agente. 29. Il graspato sarà condotto dal colono alla cantina di Sarche per quelli di Sarche, alla cantina di Trento o al compratore in città per quelli di Trento. I coloni di Sarche sono obbligati a condurre il graspato in Trento verso pagamento di una corona e venti cent, per ettolitro e la colazione, coll’obbligo di prestarsi al carico di tutto e allo scarico di quello che sarà incantinato dalla Mensa. 30. Ogni colono ha l’obbligo di coltivare i vimini necessari per la sua campagna, e rimettere i deperiti; eventuale sopravanzo sarà consegnato e il ricavato diviso per metà, e il colono a cui saranno somministrati pagherà la metà. Alberi da frutto e gelsi. 31. Le piante saranno provvedute dalla Mensa col corrispondente concime, e a carico del colono staranno l’impianto, le irrorazioni a secco e dopo la vegetazione, nonché la coltivazione. 32. Anche i gelsi saranno provveduti dalla Mensa, nonché le piante per siepi e il concime per l’impianto; l’impianto, coltura, zappatura, stanno a carico del colono. Le frutta raccolte dal colono saranno divise per metà. La Mensa procurerà la vendita, e l’eventuale condotta starà metà a carico della Mensa e metà del colono. Il colono è obbligato di portare alla Mensa i frutti occorrenti per la famiglia dietro ordine. 33. Ogni colono, in particolare i giovani, sono obbligati a frequentare le lezioni di agraria che saranno tenute dall’agente, e la scuola d’innesto per evitare mutili spese.