d) pure nel modo e qualità e quantità limitata ai bisogni della sua famiglia potrà usufruire delle ortaglie prodotte nei giardini del castello, non avrà invece diritto d’uso sui frutti degli alberi, cespugli, sull’uva e sui fiori; e) gli verrà passato il vino cosidetto delle opere, e precisamente nella qualità e quantità usuale in paese. 5. Il presente contratto è conchiuso a tempo indeterminato ed ha forza retroattiva dal giorno 1. luglio 1907 in poi, le parti contraenti si riservano la reciproca disdetta di tre mesi in qualunque giorno del tempo contrattuale, salve le disposizioni del regolamento per le persone di servizio nel Tirolo del 22 gennaio 1879, B. L. P. Nro. 13. Letto, approvato e firmato in presenza di due testimoni. Mezolombardo, li 30 luglio 1907. (Unterfcf)riften.)