Documenti inediti e comunicazioni d’archivii. N. 43, a. 1555. 629 vita ardisca portare in modo alcuno, sotto pretesto di qualsivoglia licenza, habito solito portarsi da gentildonne o cittadine romane; ne meno presunima andare per Eoma in carretta o in cocchio, sotto pena della frusta et del bando de Eoma et di perdita del habito et conflscatione de tutti i suoi beni, d’applicarsi al monasterio delle Convertite di Roma: et chi impresterà cocchio o carretta a nessuna di dette cortigiane, perdere il cocchio et quei cavalli; et al cocchiero che condurrà il cocchio, di tre squassi di fune; et chi ce andarà dentro in compagnia di dette cortigiane, incorrerà in pena di cinquanta scudi d’applicarsi alla revmn Camera apostolica et il bando perpetuo di Roma et de tre tratti di fune ad arbitrio di detto signor governatore: il quale revoca ogni et qualunque licenza data sin qui da qual si voglia persona, dechiarando che si procederà etiam ex officio, et daràssi fede ad un solo testimonio con il giuramento. Et de più, per ordine di S. Stà, rinova ogni altro ordine fatto sin qui in questa materia di cocchi, et spetialmente che non vi possino andare huomini da dodeci anni in su insieme con donne, etiam elle fossero parenti o mariti loro. Item dichiara per avertimento di ciaschuno, che nessuna persona come di sopra ardisca in alcun modo commettere il nefando et dete-stabil vitio della sodomia overo esserne mezano; il che facendo, incorrerà nella pena contenuta nelle leggi, constitutioni et statuti de Roma, per le quali contro tali quali contraverranno se procederà senza rimissione alcuna. Item che nessuna persona ardisca nè presumma di tenere o fare alcuna sorte de barattaria, giocare o fare giocare in alcuno modo di nessuna sorte de giochi illiciti, nè fare ballare o fare festini in casa o in qual si vogli altro luogo, nè ventura de qual si voglia cose o robbe, sotto la pena die se contiene nelli bandi fatti per gli altri governatori, duplicarsi, augmentarsi o diminuirsi secondo l’arbitrio di detto signor governatore. Item che nessuno ardisca di giocar a palla a maglio per le strade pubbliche tanto dentro come fuori di Roma et nelli luoghi dove conversano genti, sotto pena dello arbitrio di esso signor governatore. Item commanda et prohibisce per espresso ordine di S. Bne che nessuna persona, anchor che fosse duca, marchese, conte, barone, signore di città, castella, feudatario, palatino, offitiale, gentilhomo o familiar loro o di qunl si voglia reverendissimo o altri signori et loro palafrenieri o qual si vogli altra persona privilegiata, dal presente giorno in poi, ardisca nè presumma, per qual si voglia, causa, di portar bastoni atti ad offendere nè altr’armi che spade, pugnale et giaceo, sotto pena di tre squassi de corda et de venticinque scudi d’oro et altre pene ad arbitrio del signor governatore, et, passata un’ hora di notte portare spada, pugnali, cortelli più lunghi d’un palmo, bastone (li grossezza atto ad offendere, rottelle, mazze ferrate, pallotte di piombo, sassi, balestre da passatori, o pallotte, polzoni, o qual si voglia sorte di armi, tanto def-fensive quanto offensive, et così coperte come discoperte, sotto pena di tre squassi di fune da darsegli in publico et di cinquanta scudi d’ oro oltra la perdita dell’armi da pagarsi ipso facto alla Camera Apostolica. Et siano tenuti gl’hosti alli loro hospiti et li portannari delle porte di Roma a tutti quelli eh’ intraranno in Roma fargli intendere tal prohibitione