Documenti inediti e comunicazioni d’archivii. N. 43, a. 1555. 631 gnoria, accio ne possa far parola con S. Bne et avere espresso ordine di bocca di S. S4“ conile si debbia governare circa dette fidanze et salvi condotti; et non le presentando tra decto termine, di commission di S. Bne Sua Sig'” ex mine dechiara detti salvi condotti et fidanze pei' nulle et di niun vigore et fa intender che, non ostante detti salvi condotti et fidanze, si procederà contra di loro secondo che altrimente sarà di iustitia. Item comanda a tutti li baroni di Roma, a tutte le communità et università et a qual si vogli altro signore o particolare persona et etiam ri Ili habitanti in Roma che non debbiano in li loro luoghi, case et habitationi, tanto in Roma come fuori, dar ricetto a detti homicidiali o banditi et diffidati, nè recettar delinquenti di qualunque sorte, nè darli da mangiare o bevere, nè aiuto o favore in qual si voglia modo, sotto le pene che si contengono nella Clementina et nelle sacre constitutioni et statuti et bandi [di] suoi predecessori, et altre pene ad arbitrio di S. Stà et di esso signor governatore. Item che qual si vogli persona vagabonda et senza essercitio o partito alcuno debbiano infra tre giorni haver di sgomberato la città di Roma, altramente saranno presi et mandati in galea per quel tempo parerà ad esso signor governatore, et nella medesima pena incorreranno tutti gli mendicanti che son sani et gagliardi et gli ruffiani et giuntatori. Item a tutti et singuli a mia rol i, laudari, spadari et mercanti ancora dell’ arte bianca et a tutti li altri, etiam non mercanti, a chi spettarà il presente bando, per authorita del nostro officio, per il presente tenore facciamo intendere et notifichiamo che dalla publicatione di questo, sotto pena di escemmunicatione, confiscatione de tutti et singuli lor beni et della galea et altre pene del. nostro arbitrio da imponergli, non ardischino ne presummano vendere ne far vendere publicamente, ne secretamente, ne imprestare a persona alcuna, di qual si voglia stato, grado, conditione o preminenza se siano o sia, alcuna sorte d’arnie defensive overo offensive senza espressa licenza. Item il sigr governatore dichiara quanto alle quadriglie della notte, thè, oltre le pene delle armi, se alcuno sarà trovato in più di quattro con l’armi, che incorrano nella pena della galea. Item che nessuna persona, come di sopra, ardischi d’impedire in alcun modo l’essequtioni, ancora che pretendessero che fossero ingiuste, nè far resistenza in alcun modo con fatti o con parole overo con arme a qual si voglia essecutor della corte, nè ingiuriargli in alcun modo, et che nessuno ardiscila o presumma farsi ragione da se medesimo, concitare tumulti o gridare publicamente, o invocar le case de potenti o gli nomi loro, nè brugiare, rompere o imbrattare porte, fenestre, gelosie o impannate di qualsivoglia persona, ancorché fossero meretrici o cortigiane, nè in alcun modo offendere le persone loro, nè ricettare delinquenti di qualunque sorte, nè dargli magnare o bere, aiuto et favore in qual si voglia modo, nè portare di giorno alcuna sorte di bastone atto ad offendere, nè fare adunanze o conventículo sotto le pene delle leggi communi, statuti, bolle, constitutioni, reformationi et bandi altre volte fatti et publicati, da estendersi ancora sino alla pena del ultimo suplicio inclusive ad arbitrio di esso signor governatore.