XXXVIII. I Buoni uomini, eletti per fiducia popolare da tutti gli elettori dei vani comuni in misura del numero, giudicano delle controversie civili e commerciali sino al valore di cinquemila lire e sentenziano delle colpe che cadano sotto pene di durata non superiore a un anno. XXXIX. I Giudici del Lavoro giudicano delle controversie singolari fra i salariati e i datori d’opra, fra gli stipendiati e i datori d’opra. Essi costituiscono collegi di giudici nominati dalle Corporazioni che eleggono il Consiglio dei Provvisori. In questa misura : due dagli operai d’industria e dai lavoratori della terra ; due dalla gente di mare ; due dai datori d’opra ; uno dai tecnici industriali ed agrarii ; uno dalle libere professioni ; uno degli addetti alle amministrazioni dalle private aziende ; uno dagli impiegati pubblici ; uno dagli Insegnanti, dagli studenti degli Istituti superiori c dagli altri socii della sesta Corporazione ;