628 Appendice. parte anche a molti, accioche più agevolmente la Stà Vostra possa colorire i suoi santi disegni. Et con ogni hnmiltà di cuore le bacio i santi piedi. Di Pesaro a III di novembre del M. D. L. v. Di V. S.tà Ilumilissimo servo et devot.'1** creatura H. M utio. Orig. Castel S. Angelo, Arm. 8, Ord. II, t. 2, pp. 244-2451». Archivio segreto pontificio. 43. Editto del Governatore della città di ltoma 1555. 1 Bando generale. Il signor governatore di Eoma, volendo obviare alli abusi et errori che si commettano in publico scandalo e vilipendio del honor d’iddio et provedere al honesto, quieto et pacifico vivere di questa alma città, di espresso ordine et spetial commissione di S. Stà, ordina et comunali da che nessuna persona, di qual si voglia grado, stato, conditione, età o sesso et preminenza, ardisca in alcun modo biastemmare o dishonestamente nominare il santissimo nome dell’onnipotente Iddio o del suo unigenito figliuol Jesu Cliristo o della gloriosa sempre vergine sua madre e regina del cielo o di qual si voglia santo o santa, sotto pena per la prima volta a chi contrafarà di star con le mani ligate dietro tutto un giorno alla berlina, la quale a questo effetto si farà mettere in diversi luoghi publici, et per la seconda volta, oltra la sopradieta pena, di esserli forata la lingua, et per la terza sotto pena della galea per cinque anni, reservandosi però in ogni caso l’arbitrio d’ augmentare et diminuire la pena secondo la qualità delle persone et blasfemine et si darà fede ad un solo testimonio con il detto dello accusatore, il quale sarà tenuto secreto. Et di più rinova ogni altro ordine fatto sopra a ciò fino al presente. Item, che nessuna persona di qual si vogli stato, grado, prelieminenza o conditione se sia ardisca o presumma accompagnare alle chiese, dove sono le stazioni overo indulgenze, o nelle quali si celebri qualche festa, così dentro di Roma come fuori, cortigiane o meretrici di nessuna sorte, nè stando nè andando, parlare con loro o fare cosa alcuna lasciva o dis-honesta, nè per le vie dirette di dette chiese giocare al alcun giuogo, etiam tollerato, alla pena de dui tratti de corda et de venticinque scudi d’applicarsi a luoghi pii da ellegersi da dicto signor governatore; et dalle cortegiane o meretrici, che se faranno o lassa ranno accompagnare, che parlaranno o faranno cosa alcuna lasciva o dishonesta, oltra la pena predetta pecuniaria d’applicarsi come di sopra, della frusta et esilio perpetuo dalla città di Roiiia, le qual cortigiane debbiano subito sotto la medesima pena, tolto il perdono, partirsi di chiesa et andar per li fatti loro. Item, accioche si possano conoscere le gentildonne dalle cortigiane et meretrici, ordina che nessuna cortigiana, meretrice o donna di mala 1 Cfr. sopra, p. 424.