La bolla Cum ex apostolatus officio. 509 in cui il 15 febbraio venne sottoscritta da tutti i cardinali, essa dichiarava soltanto, che non avrebbe valore alcuno l’elezione di uno, che di fatto si fosse una volta allontanato dalla fede. Insieme nel documento furono in modo solenne rinnovate le antiche penalità contro eretici, vuoi laici, vuoi ecclesiastici, anche se investiti delle più alte dignità, e aggravate nel senso che tutte le persone esistenti in grado e dignità andavano reputate recidive già dopo la prima caduta, per la ragione che era apparso quali cattive conseguenze traesse con sè l’apostasia di tale gente.1 Paolo IV non abbandonò tuttavia il suo piano originario. Ai 6 di marzo emanò un decreto, per cui non potesse diventar papa chiunque fosse stato anche solo accusato d’eresia, sottraendosi però a tale individuo non la voce attiva, ma soltanto la passiva.2 Nessuno dubitò che le due ordinanze fossero avanti tutto dirette contro Morone.3 Al principio di maggio del 1559 si tornò a udire, che il papa avesse offerto grazia al Morone, qualora questi gliela avesse richiesta. Anche questa volta la risposta di Morone fu che non chiedeva se non giustizia4 e allora i quattro cardinali deH’Inquisizione riassunsero il procedimento contro di lui.5 Ma quando poi ai 22 di maggio morì airimprowiso il rigido cardinale Rosario, uno dei quattro, sperossi in una piega favorevole al Morone.6 In realtà ai 1 Questo è il contenuto sostanziale della molto discussa bolla Curri ex apostolatus officio (Bull. VI, 551 s.). Nelle dispute intervenute prima e dopo la promulgazione dell’infallibilità pontifìcia, i nemici di questo dogma, Döllinger principalmente (Janus 405 s.), hanno voluto attribuire a questa bolla di Paolo IV carattere dogmatico ed ex cathedra, di che però non può assolutamente parlarsi. L'esordio della bolla sul potere pontifìcio non dà che motivi. Ma anche in con-cilii ecumenici le ragioni delle decisioni in sè non vengono mai considerate come vere norme, ma soltanto la decisione stessa. Nel nostro documento il nocciolo è contenuto nelle sanzioni punitive : incontrasi bensì nella bolla la parola « defi-nimus », ma questa frase ricorre anche in documenti non dogmatici; vedi Her-genröther, Staat und Kirche 767, ove in modo chiarissimo è esposto, che qui non trattasi di una decisione dogmatica, ma d’un atto disciplinare. Anche l’autore della critica Kirchengeschichte del Kraus in Histor.-pol. Bl. CII, 352 s. fa rilevare, che la scoperta del partito di Janus, la bolla aver voluto sanzionare le « massime romane sul rapporto fra le due podestà », è del tutto falsa, perchè il documento non contiene altro che semplici disposizioni disciplinari, ch’erano state emanate a tutela della fede cattolica e dell’ordine pubblico contro i loro offensori sotto la presupposizione del diritto pubblico fino allora in vigore. Un effetto postumo dell’errore döllingeriano è l’opinione parimenti affatto infondata di Hugo Koch (v. Histoi'.-pol. Bl. CXX, 849), che nella bolla di Paolo IV abbia rivissuto 1’" idea ierocratica ». Cfr. anche Fèvre, Rist, de la Papauté VII, 275 ss. 2 Laemmer, Melet. 210. Möller loc. cit. 3 y. gli ** Avvisi di Roma del 18 febbraio (« si crede fatto per convincere ■et privare Morone » ) e 8 aprile 1559 (v. App. n. 83). Biblioteca Vaticana. 4 ** Avviso di Roma del 6 maggio 1559 ; ibid. 5 V. 1’* Avviso di Roma del 20 maggio 1559 (App. n. 84) ; ibid. 6 V. 1’* Avviso di Roma del 3 giugno 1559 (App. n. 85) ; ibid.