Abolizione degli accessi e regressi. 437 Il 21 agosto 1556 il papa fece un nuovo passo, che dimostra con quale tenacia proseguisse il suo intento di riforma. Un decreto pubblicato in detto giorno in concistoro metteva la scure alle radice d’uno dei più gravi abusi nel campo dei benefici ecclesiastici. A lato delle anticanoniche rinunzie di uffici ecclesiastici, contro le quali aveva già proceduto Paolo III, s’era formata, specialmente dalla fine del secolo xv, in sempre maggiore estensione la così detta Resignatio cum regressu, cioè una rinunzia sotto la riserva del rinunciatario, che in certi casi, ad es., alla morte del cessionario, gli dovesse nuovamente spettare il beneficio rinunziato.1 Queste e simili rinunzie, i così detti Ingressus et accessus, a ragione non voleva tollerare per nessun modo Paolo IV, che senza cerimonie in essi vedeva invenzioni diaboliche.2 Già nel primo anno del suo governo il papa aveva cominciato a procedere contro simili abusi, ma aveva dovuto concedere tuttavia ampie eccezioni a favore dei cardinali.3 Ora (21 agosto 1556) venne totalmente abolito e cassato ogni accesso a benefizi, da chiunque fosse pur concesso e qualunque clausola contenesse. Quanto ai regressi fu stabilito, che i cardinali presenti a Roma entro 15 giorni, quelli residenti in Italia entro un mese, quelli al di là delle Alpi entro un trimestre dovessero presentare al datario una nota delle resignazioni di questo genere da loro godute. Quand’avremo avuto questi dati, - dichiarò il papa, - diremo a coloro che hanno più d’un regresso: ciò è illecito, sceglietene uno e rinunziate agli altri. In tal modo noi vogliamo passo passo eseguire la riforma. Malgrado tutte le sue macchinazioni l’inferno non potrà nuocere a quest’opera buona, che ci assicura un posto in cielo.4 Il provvedimento venne attuato con esattezza e rigore. L’Archivio segreto pontificio possiede tuttora i cataloghi dei regressi che tutti i cardinali dovettero presentare; sta alla testa Alessandro Farnese con una lista spaventosamente lunga.5 II danno finan- 1 Cfr. Hinschiits HI, 283. 2 Cfr. il caratteristico colloquio di Paolo IV cou Navagero nella * lettera di costui del 28 ottobre 1557 (Biblioteca di Corte in Vienna); v. anche Bkown VI 2, nn. 937, 954. 3 Cfr. le relazioni di Navagero del 7 e 11 settembre 1555 presso Coggiola, A. d. Comici 99 e Ancee, Concile 25, non che in App. nn. 71-73 la * lettera de! cardinale Vitelli del 3 dicembre 1555 (Biblioteca Vaticana) e gli Acta consist. presso Gi;lik-Et:bei. Ili, 37. 4 Vedi Navagero presso Brown VI 1, n. 586 e Acta consist. presso Gulik-Etjbel III, 37. Una copia del * decreto del 21 agosto 1556 nella * corrispondenza di Madruzzo all’A re hi v io della Luogoten e n za in Innsbruck. 5 Dopo che ai 4 di settembre del 1556 era stato prolungato il termine di altri 15 giorni ( * Acta consist. nell’A rchivio concistoriale), a poco a poco tutti i cardinali presentarono i cataloghi prescritti ; la * maggior parte ò conservata nell’A rchivio segreto pontificio, Castel 8. Angelo, Arni. 8, Ord. 2, t. 6 ; il * catalogo del cardinale A. Farnese reca la data « 18 cal. octobr. 1556 ».